Salta la navigazione

Sempre più automobilisti si rivolgono a noi per avere delucidazioni in merito a cosa fare quando hanno ricevuto una multa oppure una cartella esattoriale in seguito a contravvenzione stradale. Di seguito cerchiamo di fornire una serie di indicazioni standard su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme del CDS (Codice della strada)


1. IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure esservi notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l’infrazione senza la vostra presenza materiale oppure erano nell’impossibilità di fermarvi.
Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venir notificato entro 90 giorni (tassativi) dall’accertamento a pena di nullità dello stesso; in caso di trasferimento di residenza non comunicato i 90 giorni decorrono dal momento in cui la polizia ha accertato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o la motorizzazione.
L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice tramite raccomandata a/r, al prefetto (commissariato del governo) del luogo della commessa violazione oppure per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata a.r.
L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.
In alternativa al ricorso al prefetto l’automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al giudice di pace del luogo della commessa violazione.Il ricorso va presentato personalmente oppure a mezzo del servizio postale, come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.98 del 2004).
All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso
Consigli:

  • a) controllate che il verbale vi sia stato notificato regolarmente entro 90 giorni dalla violazione;
  • b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la multa, inizialmente ridotta alla metà, venga raddoppiata;
  • c) al ricorso vanno eventualmente allegate dichiarazioni di terzi, con fotocopie dei documenti di riconoscimento (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possono servire da supporto alle vostre ragioni.
  • d)Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato dai vigili sul parabrezza delle auto in sosta!

2.PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO
Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.
L’ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell’esito di un ricorso sono (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.
Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.
Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione, in genere l’ufficio del registro.
Se non si è invece d’accordo con l’ingiunzione del prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere inoltrato al giudice con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.

Consigli:

  • a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomanadata AR del ricorso.
    Per i 120 giorni entri i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto!
  • b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

3. LA CARTELLA ESATTORIALE

Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa.
L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.
E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all’ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l’errore, procedono all’annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore.
E se prima della cartella non è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l’ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell’avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L’ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell’avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.
Accade che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l’atto viene restituito al mittente.
Domanda: Come si fa a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina nella cassetta postale? Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.
Domanda: E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione raddoppiata ma decuratata della somma versata, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

165 Comments

  1. Domanda: mi sono accorto di non aver pagato una cartella esattoriale, come posso fare per risolvere la questione? Se pago ora anche se è scaduta?

  2. se l’ultimo giorno valido per non incorrere al raddopio della multa é di domenica , il 60° giorno é il lunedi ?

  3. Gentile Mister,
    Le consigliamo di chiamare immediatamente il call center dell’ Equitalia Gerit S.p.A. (il numero lo trova all’ interno della cartella esattoriale) e di comunicare immediatamente la sua volontà di provvedere al pagamento.
    Potrà mettersi d’accordo con loro per un pagamento rateizzato (dipende da quanto è l’importo della cartella) e, a seconda di quanto tempo è trascorso dalla scadenza, dovrà corrispondere i relativi interessi.
    Saluti

  4. Gentile Antonio Lopardo,
    la Sua è una domanda molto ricorrente…soprattutto negli ultimi messaggi privati che ho ricevuto.

    Le cito la legge a riguardo:
    Legge di procedura per le contravvenzioni
    (del 19 dicembre 1994) Art. 7
    “Se l’ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.”

    Per questione di completezza rappresento quanto segue:
    1) Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso di contestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso di mancata contestazione immediata.
    2) Tali termini vanno computati giorno per giorno, compresi i giorni festivi, intendosi per 30 e 60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni.
    3) Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace, è di 60 giorni. Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni.
    4) Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimo giorno utile è quello della spedizione e non quello della ricezione.

    Saluti

  5. avevo diverse multe anni 2001 2002 di strice blu mai pagate anche se arrivavano i vari solleciti, ora ahimè è arrivata la diffida e 7 multe sono diventate 1325euro dalla gerit ,che ho pagato, la domanda mi sorge spontanea visto tutto quello che sta succedendo con la storia delle strisce blu, alla fine ho fatto male a pagare e se è così c’è qualche modo x riprenderseli ….. i soldi
    grazie

  6. Gentilissimo Salvatore,
    credo che a Lei sia arrivata la cartella esattoriale della Equitalia Gerit S.p.a. (agente di riscossione) con oggetto le relative multe del Comune non pagate tra il 2001 ed il 2002.
    Per ora, relativamente alle striscie blu, non c’è alcuna motivazione per eccepire il pregresso.
    Prima di pagare la cartella, però, avrei consigliato di controllare la notifica della cartella dell’ EquitaliaGerit S.p.a. che aveva l’obbligo di effettuarla entro 5 anni dalla notifica della prima multa. (ad esempio se si riferiva ad una multa del 2001/2002 la cartella sarebbe risultata nulla per prescrizione visto che il tempo massimo di notifica sarebbe stato il 2007 e Lei non avrebbe dovuto pagare nulla).
    Non solo ma il comportamento dell’ Equitalia Gerit S.p.a. di notificare le cartelle di pagamento quasi al termine di prescrizione dei 5 anni, come sicuramente nel caso da Lei sottoposto, è stato dichiarato più volte pregiudizievole per i cittadini con sentenze ultime del Giudice di Pace di Roma.
    Pertanto con un ricorso ad hoc quasi sicuramente avrebbe avuto una sentenza di accoglimento con l’unico onere del pagamento degli importi orginiari delle multe.
    Vantaggio non da poco visto che in una cartella da 1.325 Euro grosso modo avrebbe avuto la condanna a pagare solo 400 Euro.
    Saluti

  7. Ho ricevuto recentemente una cartella esattoriale in cui mi si contesta l’infrazione di alcune norme del codice della strada, ed in cui è indicato il relativo importo da pagare. Ovviamente la natura della presunta violazione non è inclusa nella cartella. Ho contattato il competente ufficio della polizia municipale, ma inserendo il numero del verbale nel loro database non risulta nessuna contravvenzione, non posso quindi sapere quale violazione mi accusano di aver commesso. Stranamente, però, mi hanno consegnato la fotocopia dell’atto in cui dichiarano di avermi notificato la multa, ma per assenza del destinatario tale notifica è stata lasciata nella cassetta postale. Io non ho mai ricevuto tale notifica, e da quanto letto sopra, avrebbero dovuto provvedere comunque ad un ulteriore notifica con raccomandata A/R. Ci sono gli estremi per proporre ricorso al giudice di pace?
    Grazie

  8. mi è stata notificata in data 12.5.08 cartella esattoriale per multa dell’anno 2003 (non ricordo xò la data).Ovviamente sono scaduti i termini di 30 giorni x fare ricorso al g.d. Pace…ke faccio?devo per forza pagare?Grazia

  9. Gentile Francesco Fiorito,
    Ci risulta molto strano che la natura delle violazioni non sia presente nella cartella esattoriale.
    Diffati la maggior parte delle cartelle presenta in prima pagina i dettagli della stessa con l’importo complessivo da pagare e nelle pagine successive i dettagli di ciascuna multa nello specifico.
    Per ognuna di esse vi è, di solito, la specifica della targa del veicolo che ha commesso l’infrazione, la norma violata del Codice della Strada ed il giorno della violazione e della notifica.
    La preghiamo quindi di controllare meglio la cartella per evitarLe un ingiustificato ricorso.

    Per quanto riguarda il secondo vizio procedurale da Lei eccepito consigliamo di effettuare il ricorso. Difatti il mancato invio della raccomandata A/R è determinante per la conoscibilità del cittadino e quantomeno il Giudice di Pace (se non si tratta di importo superiore di cui sarà competente il Tribunale) accoglierà la sua richiesta perlomeno riguardo gli interessi maturati.

    Saluti

  10. Gentile Rossana,
    purtroppo, come Lei ha già detto, i termini per fare opposizione sono scaduti.
    Se l’ importo è di esiguo valore Le converrà pagare immediatamente per non far accumulare ulteriori interessi.
    Se l’ importo fosse notevole, invece, Le converrà prendere appuntamento con un funzionario dell’ EquitaliaGerit per tentare la rimozione di parte degli interessi (in questo caso ci contatti con un messaggio privato e Le faremo avere la sentenza di riferimento) e un pagamento rateale.
    Saluti

  11. Grazie mille per l’informazione, ma effettivamente la mia cartella esattoriale mi dice solo di aver violato il codice della strada, ma non mi dice il tipo di violazione, e poi inserendo il codice del verbale, al comando di polizia municipale, nella loro banca dati non compare alcun verbale. A questo punto nel motivo del ricorso ho inserito entrambe le motivazioni.
    Ancora grazie

  12. Grazie per la risposta. la somma totale è di € 205,00. un’altra domanda:io ero conducente del mezzo e quindi credo ke ugual cartella sia arrivata al proprietario (mio ex datore di lavoro al quale in buona fede avevo lasciato la multa e mi aveva risposto ke l’avrebbe pagata lui!!)con lui ora non ci sono rapporti ma la domanda è:ki deve pagare?io senza possibilità di rifarmi su di lui?Grazie

  13. buongiorno in data 26-04-2005 ho preso una multa pari a 622,00 euro, avendo a disposizione 60 gg di tempo per il pagamento,l’ultimo giorno di scadenza cadeva di sabato e cosi il lunedi mattina ho provveduto al pagamento della stessa.Un anno dopo mi arriva dal riscossione tributi esatri la stessa multa maggiorata di 130 euro e sapendo che la multa l avevo pagata ho mandato all esatri fax con i bollettini del pagamento.nel 2008 mi arriva l ennesima multa dall esatri sempre in riferimento alla multa del 2005 per un importo totale di 931,52 euro recandomi dal giudice di pace nn e riuscito a darmi risposte esaudienti e cosi ho dovuto pagarla.Ora la mia domanda e’ se il 60 gg cade in un giorno festivo(sabato) e domenica e il 61 giorno io il pagamento l’ho effettuato il lunedi,sono tenuto a pagare tutti questi soldi ?

  14. Buona domenica a tutti.

    PER IL SIG. FIORITO:

    Ottima decisione…speriamo vivamente che il Suo ricorso sulla base dei due motivi sopracitati venga accolto…(consigliamo anche di richiedere la condanna alle spese del Comune)!!

    PER IL SIG. LO RIGGIO…

    Il termine di 60 giorni dall’ arrivo del verbale è considerato:
    1) per poter fare ricorso allo stesso.
    2) per poter pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta.
    Pertanto, scaduto il termine di 60 giorni, il pagamento non dovrà essere fatto più in misura ridotta ma con relativa maggiorazione.
    Se viene fatto un pagamento in misura ridotta verrà considerato quale parziale pagamento della maggior somma.
    Si rimarrà quindi in debito nei confronti del Comune esclusivamente per la maggiorazione, scomputando anche interessi moratori che non troverebbero più la loro ragion d’essere!!!

    Nel caso da Lei rappresentato, il pagamento di Euro 622, 00 (misura ridotta) avvenuto fuori termine, anche se per un solo giorno, è da considerarsi pagamento parziale.

    Pertanto nel 2006 ha fatto bene ad inviare il fax con il bollettino del pagamento effettuato, al quale il Comune era obbligato a rispondere emettendo relativa sanzione amministrativa di 130 Euro, relativa alla maggiorazione della multa, per non aver compiuto il pagamento nel termine di 60 giorni.

    All’ arrivo della cartella esattoriale del 2008 avrebbe dovuto fare ricorso al Giudice di pace che Le avrebbe dato ragione sulla base del pagamento effettuato e l’avrebbe pertanto condannata al solo pagamento di Euro 130 (forse con qualche interesse moratorio di poco conto su detta somma).

    In conclusione Le consigliamo di inviare una diffida legale al Comune, richiedendo la restituzione dell’ importo del primo pagamento Euro 622,00, quale “ingiustificato arrichimento”.
    In caso di ulteriori informazioni Le chiediamo di contattarci tramite un messaggio privato.

    Saluti

  15. Gentile Sig.ra Rossana

    In primo luogo, è tenuto a pagare la multa l’autore materiale dell’infrazione, cioè, normalmente, il conducente.
    Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l’usufruttuario o l’utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l’autore dell’infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
    Saluti

    Invece discorso a parte bisogna fare per le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente), le quali si applicano solo al conducente autore dell’infrazione; la detrazione dei “punti” della patente ha invece un regime particolare.

    Il principio della responsabilità solidale si applica anche nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un’impresa o di un ente o associazione.
    Il primo che, tra gli “obbligati in solido”, paga la contravvenzione, libera anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l’autore della violazione.

    Saluti

  16. Buongiorno…quindi dopo ke ho pagato la multa, in quanto responsabile principale, ho la possibilità di rifarmi sul mio ex datore di lavoro?E se si, quali strumenti ho a disposizione per azionare il diritto di rivalsa sull’ex datore di lavoro?Di nuovo mille grazie x la cortese disponibilità.

  17. Gentile Sig.ra Rossana,
    da quanto ci ha rappresentato Lei ha commesso l’infrazione con l’ autoveicolo del Suo ex datore di lavoro.

    Pertanto qualora Lei non volesse pagare la multa, in quanto responsabili solidali, sarà il Suo ex datore di lavoro a dover effettuare il pagamento e poi ad esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti, in quanto comunque è sempre Lei che ha commesso l’infrazione.
    Semmai, nel momento in cui il suo ex datore esercitasse il suo diritto di rivalsa (spiegando opportuna richiesta scritta tramite legale o dovuta domanda giudiziaria presso Giudice di Pace) Lei potrebbe eccepire il fatto che è stata commessa l’infrazione in quanto il Suo ex datore di lavoro l’ha costretta nel farla.

    Infine qualora Lei, invece, volesse pagare la sanzione non Le converrebbe più esercitare l’azione di rivalsa in quanto il pagamento potrebbe essere riconosciuto come acquiescenza dell’ avvenuta infrazione e sarebbero pertanto difficili da dimostrare le fondamenta del suo diritto.

    In alternativa a tutto ciò rimaniamo a disposizione per redigere opportuna diffida al Suo ex datore di lavoro per trovare una soluzione bonaria della vicenda.

    Saluti

  18. Buongiorno…quindi se io decidessi di non pagare la cartella esattoriale, costituendo essa titolo esecutivo, a chi verrebbe fatto il fermo o altra procedura esecutiva se anke il mio ex datore di lavoro non pagasse? Se contatto il mio ex datore di lavoro per diffidarlo al pagamento quantomeno della metà della multa (se me l’avesse detto dall’inizio l’avrei pagata subito io risparmiando denaro!) che strumenti ho per “costringerlo” a pagare se non troviamo un accordo bonario? La ringrazio tantissimo.

  19. salve vorrei sapere,

    se l’ultimo giorno valido per non incorrere al raddoppio della multa é di sabato, il 60° giorno é il lunedi ?
    o il sabato viene considerato come giorno utile per pagare?

  20. Buongiorno,

    Oggi dall’Equitalia Gerit mi è stato recapitato un “sollecito di pagamento dei tributi iscritti a ruolo”.
    Praticamente mi si chiede il pagamento di due cartelle, una del 2002 e una del 2001.

    Ora io di quella del 2002 ho la ricevuta di pagamento. Di quella del 2001 no (ho il verbale), ma sono sicuro di aver pagato.

    Vi chiedo: quella del 2001 può considerarsi oggi in prescrizione ? Come devo comportarmi ?
    Grazie per il vostro lavoro!

  21. Gentile Sig. Franco,
    da come ha descritto la situazione non si capisce esattamente se nel 2001 e 2002 Le sono state notificate delle cartelle esattoriale di pagamento o delle contravvenzioni.
    Ci affidiamo più alla prima ipotesi visto che ora, nel 2008, Le è arrivato il “sollecito di pagamento” (di solito atto seguente alla notifica della cartella esattoriale).
    Pertanto Le conviene contattare nell’ immediato l’ Equitalia Gerit S.p.A. per prendere appuntamento con un responsabile al fine di effettuare il discarico della cartella del 2002 sin da subito e di contestare nella stessa sede quella del 2001(sia per aver effettuato il pagamento, anche se non ha le prove, sia per prescrizione anche se bisognerebbe prima controllare la cartella stessa).

    Il “sollecito di pagamento”, essendo inamissibile la richiesta di pagamento della cartella del 2002, sarà comunque reso del tutto nullo e privo di effetto permettendoLe di dormire sogni tranquilli.

    Rimanendo disponibili per ulteriori chiarimenti inviamo cordiali saluti.

  22. Gentile Sig.ra Rossana,
    considerato che l’importo della cartella è modesto (pari a 205,00 Euro) non riteniamo possibile che Le venga notificato un “preavviso di fermo amministrativo”.
    Solitamente l’ azione esecutiva viene svolta a carico del proprietario dell’ autoveicolo, ma per avere più chiara la situazione per esprimere un parere più stringente al Suo caso ci servirebbe sapere che tipologia di infrazione ha commesso e se ha dichiarato in qualche modo di averla commessa Lei personalmente alla Polizia Stradale.

    Saluti.

  23. Gentile Sig. Vincenzo,
    si può fare opposizione entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di contravvenzione tenendo presente che se la scadenza è un giorno festivo, questa è prorogata al giorno successivo.
    Saluti

  24. buongiorno,
    Dalla GERIt, mi è stata notificata una cartella esattoriale per una multa del 29.11.2004, con un avviso di ricevimento del 16.04.05 e del quale non ne ho mai potuto riscontrato l’esistenza. Dato che ho letto che l’avviso deve essere lasciato due volte, osso fare ricorso? e a chi? Grazie per il lavoro che svolgete. Roberto

  25. Salve! oggi sono stata in posta a pagare una multa di 37 euro con il bollettino che mi ha dato la polizia. Ma quelli della posta mi han detto che l importo è raddoppiato a 74 euro visto che non è stata pagata entro i 60 giorni.

    Ora quanto tempo ho per ripagarla? sempre 60 giorni?

    La posso pagare sempre con il bollettino che mi ha lasciato l ‘agente di polizia?

    Oppure devo aspettare che mi arrivi a casa una cartella esattoriale?

    Grazie per la futura risposta

  26. Gentile Sig. Roberto,
    deve subito controllare se la raccomandata del 16.04.05 sia stata regolarmente notificata…deve recarsi pertanto presso il corpo di polizia municipale e richiedere un accesso ai documenti per verificarlo.

    In caso di regolare notifica non vi sarà alcun vizio di procedimento…in diversa ipotesi Le converrà sin da subito proporre opposizione (si ricordi che ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della cartella esattoriale).

    Saluti

  27. Gentile Elisa,
    dopo 60 giorni dall’ avvenuta notifica del verbale di accertamento non sarà più possibile pagare la sanzione in misura ridotta. Quindi dovrà effettuare sin da subito il pagamento considerando il doppio dell’ importo della stessa.

    Maggior tempo farà passare…maggiore saranno le possibilità di ricevere una cartella esattoriale con relativi interessi a Suo carico. (questo dipende anche molto dai comuni…nelle città più piccole raccomandiamo un pagamento immediato)

    Se in futuro Le arriverà la cartella esattoriale relativa allo stesso verbale di accertamento dovrà effettuare una richiesta di discarico o presentare ricorso allegando l’avvenuto pagamento.

    Saluti

  28. Salve! ho pagato in ritardo una multa raddoppiata.Ho fatto bene a pagarla lo stesso? Mi arriverà lo stesso la cartella esattoriale? grazie

  29. salve,oggi avevo l’udienza dall giudice di pace per una multa del 2002 notificata il 29/03/2003.la cartella esatoriale mi e stata consegnata il 14/4/08.convinto che fosse andata in prescrizione,sono rimasto di sasso.il giudice ha respinto il ricorso,dicendo che hanno tempo 10 anni per chiedermi il pagamento,e che comunque non sarebbe andata in prescrizione perche il contegio inizia doppo 150 gg dalla data di notifica.xche la polizia locale per verificare se ero io alla guida.”stai parlando con un giudice “-mi ha detto-“e sono io che so le leggi”Devo precisare che la prima domanda che mi ha fatto era di che nazionalita ero.io sono albanese da 18 anni residente in italia,ho sempre lavorato e non ho mai avuto problemi con la legge.Sara forse la mia nazionalita’ la causa di questa sentenza stranna?per favore potete indicarmi cosa posso fare?grazie

  30. Gentilissima Rita,
    Le rappresentiamo il procedimento generale:
    – le multe non pagate nel termine di 60 giorni dall’ avvenuta notifica vengono “passate” dall’ ente accertatore (il Comune) all’ agente di riscossione (l’ Equitalia Gerit S.p.a).
    Quest’ ultima per recuperare il credito del Comune provvederà a notificarVi la cartella esattoriale con l’ importo della multa iniziale raddoppiato, interessi e spese di esazione.

    Pertanto, se è scaduto il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta, al fine di evitare che si accumulino ulteriori interessi, Vi conviene sempre pagare la multa raddoppiata prima possibile, magari contattando il Comune (specialmente se non vi trovate in grandi comuni) e richiedendo il totale da pagare con la mora aggiornata.

    E’ chiaro che non avrete la certezza di non vederVi notificata la “temutissima” cartella esattoriale ma se conservate attentamente la ricevuta di pagamento non avrete alcuna difficoltà a contestarla.

    Saluti

  31. Egregio Sig. Genci,
    confermiamo che se Vi chiedono tramite una cartella esattoriale il pagamento di una sanzione dovuta ad un’ infrazione avvenuta oltre cinque anni prima del giorno stesso in cui vi hanno notificato la cartella, la sanzione è prescritta e non dovete assolutamente pagare ma fare opportuno ricorso.

    Difatti il codice testualmente prevede: ” l’infrazione contestata deve ritenersi prescritta e l’amministrazione decaduta dal diritto di pretenderla essendo passati cinque anni dalla data dell’ infrazione. ”

    Le consigliamo quindi di attendere la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace e leggere le motivazioni relative al rigetto della Sua domanda.
    Se si renderà conto di avere ragione Le converrà effettuare appello alla sentenza stessa.

    Sperando vivamente che non si verifichino mai casi di discriminazione Le inviamo cordiali saluti.

  32. Salve, ho ricevuto la notifica di una cartella esattoria per una una contravvenzione del 2004, pagata nei termini ma con il bollettino sbagliato (il testo del verbale induceva in errore).
    La mia buona fede, e il possesso del bollettino pagato hanno fatto sì che io mi recassi a chiedere notizie decorso il termine per il ricorso al giudice di pace che, invece, sembra essere l’unica possibilità.
    Spero ci sia una via alternativa, mi sembra assurdo dover pagare 230 euro per 5 non pagati, e ancora più assurdo mettere in moto la macchina amministrativa…non è possibile provvedere ad una integrazione?
    Grazie
    Simona

  33. Buonasera, ahime’ ho pagato una multa per un divieto di sosta in ritardo. Il fatto risale all’11/06/2005, mi e’ stata notificata il 12/09/2005. Ho pagato con quattro giorni di ritardo. Adesso in data 11/07/2008 ricevo la cartella esattoriale da parte della Cerit. Leggo sulla cartella che il ruolo e’ diventato esecutivo in data 25/01/2008, ora in base alla modifica sulla prescrizione apportata dalla finanziaria del 2008 posso fare ricorso o non c’e’ niente da fare?. Grazie per la Vostra disponibilita’.

  34. Buongiorno,
    ho ricevuto una cartella esattoriale per due multe ricevute a Roma.
    La cartella mi è stata notificata oggi e leggendo la descrizione del primo dei due ruoli ho notato che dice testualmente ” verbale n. ******** del 060403″.
    La mia domanda è: sono scaduti i 5 anni e quindi è in prescrizione oppure non è quella la data che devo guarda ma quella in cui mi è stata notificata la multa per la prima volta?.
    Grazie

  35. Gentile Sig. Giovanni,
    la data che conta è quella dell’ accertamento dell’ infrazione e non quella della notifica del verbale…pertanto come da Lei detto giustamente è il 06.04.03.
    Le consigliamo di fare opposizione immediatamente prima che scadano i 30 giorni relativi.
    Saluti

  36. Gentile Sig. Mirko,
    Le conviene fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale.
    In alternativa può effettuare una “richiesta di discarico” (semplice lettera motivata) diretta al Comune che ha emesso la contravvenzione allegando il bollettino di pagamento della multa.
    Sarà poi loro responsabilità contattarla per il pagamento del doppio della sanzione che Lei ancora non ha versato.
    Ultima strada, che sconsigliamo se risiede in un comune molto grande, è quella di contattare telefonicamente la Equitalia Gerit S.p.A. per prendere un appuntamento con un responsabile.

    Sperando sempre di essere stati al meglio comprensibili.
    Saluti

  37. Gentile Sig. Simona,
    il pagamento effettuato ad un altro ente (se di questo si tratta) non toglie comunque, come Lei ha ben precisato, il suo obbligo di versare quanto dovuto per l’ infrazione da Lei commessa.
    Non si tratta pertanto di un integrazione ma di un pagamento intero della sanzione (non ridotta), al quale neppure il ricorso al Giudice di Pace molto probabilmente avrebbe dato esito diverso.
    Le consigliamo pertanto di versare quanto dovuto (o al massimo di contattare un responsabile dell’ Equitalia Gerit S.p.a. ma riteniamo con poche probabilità di avere un risultato a Lei fruttuoso).
    Può e deve comunque chiedere il rimborso, tramite lettera scritta, all’ ente che ha ottenuto il suo pagamento sine titulo.
    Saluti

  38. Carissimi amici,
    ci scusiamo per il ritardo di qualche giorno delle ultime risposte.
    Come ben sapete è periodo feriale ma ci stiamo impegnando lo stesso a mantenere il tutto aggiornato per non farvi incorrere in qualche disavventura.
    Auguri di buon ferragosto.

  39. Buongiorno,
    nel ringraziarvi per la risposta è opportuno specificare che il pagamento è stato effettuato verso l’ente giusto ma utilizzando il bollettino che riportava l’esatto importo della contravvenzione, mentre avrei dovuto utilizzarne, come ho scoperto solo in questa occasione, uno maggiorato di circa 5 euro visto che la notifica non era avvenuta nella mia abitazione ma presso l’ufficio postale. Questa specifica è riportata nelle istruzioni per il pagamento in caratteri minuscoli e con un testo che facilmente può indurre in errore, mentre nel verbale è scritto in neretto e ben in evidenza l’importo che doveva essere versato entro 60 giorni, cosa che io ho, regolarmente fatto.
    Forse questo non cambia la sostanza, visto che i termini per il ricorso sono scaduti. Naturalmente, ho contattato Equitalia, ma mi è stato risposto di rivolgermi alla Polizia Locale, l’ho fatto e mi è stato detto di rivolgermi ad Equitalia…insomma, chi ha la facoltà ed il diritto di archiviare la pratica?
    Grazie

    • buongiorno,vorrei chiedere delucitazioni per una multa pagata nel 2008 per un infrazione al codice della strada,dove nel verbale c’è scritto importo per il pagamento in forma ridotta di € 46.essendo stato il verbale ritirato alla posta in relatà mio padre avrebbe dovuto pagare 49,40 €,ma è stato tratta in errore da quanto è scritto nell’instazione del verbale. ora mi è giunta una cartella di pagamento da parte dell’Equitalia Gerit s.p.a ralativa alla multa del 2008 per un totale di 66,54€.mi sembra assurdo ke per 3 euro mancanti mi si chieda di pagare da capo la multa che è già stata pagata nei termini.voglio pagare le 3 € mancanti ma non lintero importo maggiorato e da me già pagato. c’è una soluzione a questo problema? grazie infinite

  40. Cari amici,
    ci tengo ancora una volta a ringraziarVi del continuo sostegno soprattutto tramite i Vostri numerosi messaggi privati di quest’ ultimo mese.
    I nostri consigli si stanno dimostrando preziosi e di questo siamo particolarmente orgogliosi.

    La Sig. Simona ha ricevuto un messaggio privato nel quale è stata chiarita la questione.
    Se il pagamento della sanzione è stato effettuato è chiaro che la Sig. Simona è obbligata solo al pagamento dei 5 Euro e dei relativi interessi degli stessi.

    Molti di Voi hanno chiesto di farci qualche donazione per i favori resi ma ci tengo a ribadire in questa sede che il progetto da me creato è del tutto gratuito e, anzi, Vi prannuncio che da gennaio 2009 “consulenzelegali” cambierà veste.
    Difatti per doverosa completezza professionale, visto lo straordinario successo riscontrato, abbiamo deciso di costruire un portale specifico dove poter essere ancora più completi e chiari .

    Stiamo pensando ad un forum e alla possibilità di comunicare direttamente con noi in determinate fasce orarie della settimana. (tutti i consigli sono ben accetti).

    L’unica cosa che mi auguro e che continuate a seguirci con la stessa passione e a segnalarci anche ai Vostri amici.

    Saluti e buon inizio di lavoro a tutti.

  41. Buongiorno,

    nel corso di questi anni si è spesso parlato di “condono” delle contravvenzioni. Mi rivolgo a Lei per sapere se per caso risulta che un qualche condono sia stato posto in essere dal parlamento italiano e se abbia riflessi anche su contravvenzioni contestate dai vigili urbani.

    Grazie in anticipo, ho cercato notizie a riguardo ma non sono riuscito a trovare molto..

  42. Salve! mi sono arrivati due verbali…a uno manca il tipo di auto e a l altro il tipo dell auto è sbagliato. Posso fare ricorso al giudice di pace? e come si fa? grazie

  43. salve,ho in mano la sentenza del giudice di pace.e scritto:-il riccorso non e’ motivato nel merito.l’osservazione sulla prescrizione della cartella esattoriale non e’ fondata perche il termine di legge e’ di 10 anni.nel caso in esame non sono trascorsi 5 anni.-
    5 anni sono trascorsi,e questo lo dimostrano le date nei doccumenti.io vorrei fare ricorso,ma non e che poi l’avvocato mi costa una cifra?qualche consiglio mi sarebbe veramente di aiuto. grazie

  44. Gentile Luca,
    l’ ultimo condono effettivamente approvato risale all’ anno 2003.
    A fine 2007 alcuni giornali hanno pubblicato la notizia di una proposta fatta al Parlamento in tal senso ma ancora non se n’è fatto nulla.

    Vi assicuriamo che appena verrà promossa un’ iniziativa di questa portata Vi pubblicheremo tutti i relativi dettagli.

    Saluti

  45. Cara Sig. Rita,
    in entrambi i casi credo sia opportuno predisporre ricorso al Giudice di Pace.
    Per maggiore sicurezza Le chiedo comunque di riportare letteralmente (magari mandandomi un messaggio privato) le indicazioni del verbale (ovviamente nascondendo i suoi dati personali).
    Se il modello di autovettura riportato differisce del tutto dalla Sua difatti il ricorso avrà molte possibilità di essere accolto.

    Per predisporre i ricorsi, oltre ovviamente che affidarsi a noi, può anche cercare qualche modello su internet ma badi bene a scegliere bene (ne girano tanti non appropriati) e a compilarlo rispettando tutte le disposizioni che sono previste per legge.
    Inoltre Le raccomandiamo in questo caso di contestare la contravvenzione eccpendo in primis il fatto di non essere mai transitata nel giorno e ora indicata a verbale.

    Saluti

  46. Egregio Sig. Genci,
    Non sapendo il merito della sua iniziale contestazione è difficile per me poter esprimere un parere in tal senso (se effettuare appello o meno alla sentenza).
    Le ricordo però, come sopra già precisato, che la prescrizione ha durata 5 anni e, pertanto, solo sulla base di tale motivazione Lei dovrebbe avere tutte le ragioni per poter spiegare motivato appello.

    Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.
    Cordiali saluti.

  47. buongiorno, nel gennaio 2007 mi è stata notificata una cartella esattoriale per un verbale d’infrazione che non ho mai ricevuto(superamento del limite di velocità).Ho provveduto a fare ricorso al giudice di pace ed il 14 novembre 2007 l’ho vinto.Ora la mia domanda è la seguente, posso farmi riattribuire i 5 punti-patente decurtati? E se sì quale procedura devo seguire?
    Grazie anticipatamente.

  48. Salve a Luglio ho ricevuto un verbale per “violazione dell’art. 126 bis comma 2 del C.d.S.” perché omettevo di comunicare chi fosse l’autore della violazione di un altro verbale. Avendo ricevuto il verbale come raccomandata come faccio a sapere la data di notifica di tale verbale non essendoci alcun timbro sopra la busta? Chiamando il numero verde del comune di Roma mi è stato risposto che “dovrebbe” essere il 01.07.08. Facendo i conti 60 gg da tale data scadono proprio oggi, ma le poste ormai sono chiuse e posso effettuare il pagamento solo lunedì.

    1- come faccio ad avere la certezza della data di notifica del verbale?
    2- pagando i 261,05 euro lunedì prossimo, quindi al 62esimo giorno, quanto sarei tenuto a pagare successivamente? Altrettanti 261,05 + spese ed interessi di mora?

    grazie

    Paolo Mancinelli

  49. Più leggo e più mi perdo tra date, tempi e procedure.
    Mi spiego: verbale per infrazione c.s. del 7/3/2003 notifica dichiarata 7/7/2003, cartella di pagamento notificata a mezzo deposito presso casa comunale in data 31/07/08, in pari data mi è stata inviata raccomandata AR per l’avviso di deposito. In data 28/8/08 ho ritirato la busta sigillata presso la casa comunale. Oggi, 5/9/08 posso fare ricorso al GDP perchè primo non ho mai avuto la notifica del 7/7/2003 e, secondo, perchè sono trascorsi i 5 anni dalla data del verbale?
    Mi sono di nuovo perso…..

  50. Buongiorno , in data 28/07/2008 mi sono stati notificati n. 3 AVVISO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO avvenuto in data 03/07/2008 per diverse multe emesse 2001-2003-2004 e per le quali erano stati composti tre diversi ruoli emessi rispettivamente il 14/10/2005; 20/05/2005 e 10/07/2006. Da quanto appreso circa i nuovi termini di notifica dei ruoli , quelli emessi nell’anno 2005 sarebbero stati dichiarati nulli se avessi presentato ricorso entro 30 giorni. Vorrei sapere se è esatta la mia impostazione oppure posso avvalermi di un termine maggiore per proporre ricorso in considerazione del piodo ferriale.
    Si ringrazia anticipatamente per la risposta .
    Roberta

  51. Buongiorno,
    ho ricevuto in data odierna una semplice busta da parte di un ente riscossione multe, che chiede il pagamento di una contravvenzione del maggio 2004.Chiedo :1 la notifica, a dir loro del 21 settembre,secondo me mai fatta ,non dovrebbe essere suffragata da un documento firmato o una raccomandata? 2 l’ente riscossore non dovrebbe procedere con raccomandate? e se il postino non mi avesse consegnato una anonima busta?
    Come mi deve muovere? Grazie

  52. Gentilissimo Sig. Alfredo,

    La decurtazione dei punti patente si legittima sulla base dell’ infrazione commessa.
    Se il verbale d’infrazione viene annullato (come nel suo caso) è ovvio che anche i relativi punti patente decurtati non trovano più la loro ragione d’essere.

    La particolarità è che sarebbe stato compito dello stesso Giudice di Pace dichiararlo nella sentenza (controlli che non lo abbia fatto e/o che non ci siano formule particolari che vadano a rimuovere qualsiasi effetto della sanzione).

    Concludendo Le conviene scrivere una lettera al Comando di Polizia richiedendo la restituzione dei punti in quanto illegittima la decurtazione a seguito della sentenza del giudice di pace (si ricordi di allegare una copia).

    Cordiali saluti.

  53. Gentilissimo Sig. Alfonso,

    Le rispondo in primis ai suoi punti:
    1)La notifica del verbale di infrazione deve essere provata dall’ ente di riscossione allegando la copia della busta della raccomandata (a Lei inviata) . Il tempo per produrre la suddetta prova è sino alla comparizione di fronte al Giudice di Pace ma il fatto di non allegarla sin da subito potrebbe comportare in molti casi anche la mancanza dello stesso

    2) L’ ente riscossione nei principali comuni italiani ha l’obbligo di procedere con raccomdate e buste su carte intestata.
    Ad esempio il Giudice di Pace di Roma se riscontra la mancanza dei suddetti sanziona la nullità totale della cartella.

    Pertanto il nostro consiglio è quello di fare opposizione alla suddetta cartella (Le ricordo il termine di 30 giorni) eccependo premilinarmente i vizi di notifica della cartella esattoriale e nel merito il fatto di non aver mai ricevuto alcuna notifica dell’ infrazione commessa della quale non si produce tra l’ altro alcuna prova certa da parte dell’ ente di riscossione.

    Semmai in giudizio venisse prodotta la notifica dell’ infrazione il Giudice potrebbe (se ritenesse valida incredibilmente la notifica della cartella) farle pagare esclusivamente l’ importo della cartella in quanto altre spese (legali ad esempio) non sarebbero giustificabili in quanto il suo ricorso si fonda su due validi motivi.

    Sperando di essere stato sufficientemente chiaro.
    Saluti.

  54. Gentile Sig. Paolo Mancinelli,
    mi dispiace del ritardo della risposta ma, come detto più volte, il nostro servizio fino a dicembre non potrà garantire l’immediatezza delle stesse.
    Da gennaio 2009 invece offriremo sempre gratuitamente un servizio quotidiano aggiornandovi anche su materie di vostro interesse.

    Rispondo di seguito ai Suoi 2 quesiti:
    1) Per avere la certezza della data di notifica (se non stampata sulla stessa busta della raccomandata) deve contattare le Poste…nel suo caso specifico Le conveniva chiamare la Posta centrale di Piazza Mazzini e con il riferimento della sua raccomandata (il numero di intestazione) glielo avrebbero dovuto comunicare.
    Consiglio comunque, chi avesse un portiere nel proprio stabile, di chiedergli la cortesia di scrivere a matita dietro la busta il giorno esatto qualora arrivino raccomandate della polizia municipale.
    2) Se ha pagato il 62° giorno sarà costretto a pagare lo stesso il doppio della sanzione ma gli interessi saranno dimezzati perchè imputati solo alla somma residua…
    Alcuni nostri clienti a quel punto preferiscono aspettare la notifica della cartella esattoriale augurandosi di qualche vizio di notifica della stessa o di qualche altro vizio procedurale.
    Saluti

  55. Gentile Sig. Varrella,
    Entrambi i motivi da Lei citati sono correttamenti legittimi.
    Le ricordo di fare ricorso entro 30 giorni (nel suo caso il 26 ottobre)….e di chiedere la condanna delle spese legali al comune…
    Saluti

    • consulenzelegali
    • Posted venerdì, settembre 12, 2008 at 10:14 am
    • Permalink
    • Rispondi

    Gentile Sig. Roberta,
    purtroppo non esiste un termine maggiore in considerazione del periodo feriale.
    Il termine per opporsi alla cartella esattoriale è sempre di 30 giorni comprensivo di giorni festivi.

    I suoi tre avvisi di notificazione mediante deposito si riferiscono sicuramente a due cartelle esattoriali per le infrazioni del 2001 e del 2003…rimane poco chiaro che tipo è quella del 2008 (ma ritengo sia una semplice notifica di verbale, per il quale il termine per opporsi è di 60 giorni).

    La cartelle prevedono il pagamento di due distinte infrazioni…quella del 2001 sicuramente prescritta , quella del 2003 (prescritta se se siano passati 5 anni dal mese dell’ avvenuta infrazione)

    Se fosse stata nei termini avrebbe potuto fare ricorso per far dichiarare la prescrizione della cartella ad oggetto l ‘infrazione del 2001 (e forse anche per quella del 2005).

    Saluti

  56. RingraziandoLa per la celere risposta, vorrei solo sapere da quando partono i 30 gg. per l’opposizione, poichè io non ho ricevuto una raccomandata con data, ma una semplice busta da parte dell’ente , che io in teoria potrei non aver mai ricevuto. Secondo lei è utile recarmi presso la sede dell’ente e richiedere prova della notifica o è meglio aspettare la cartella esattoriale e poi fare opposizione? Grazie.

  57. Domanda: nel computo dei termini utili a proporre opposizione avverso cartella esattoriale per contravvenzioni stradali, ovvero i 30 gg, si applica la sospensione feriale dei termini processuali? Ricevuta la cartella in data 28.07.08 quando scadono i 30 gg? Eventualmente per pagare la misura ridotta sono ancora in tempo?

  58. Gentile Sig. Alfonso,
    i 30 giorni partono dal ricevimento della raccomandata…

    qualcosa non torna da quello che mi ha rappresentato.
    un ente riscossione multe non può che inviare una cartella esattoriale o in alcuni casi (sempre con raccomandata) una diffida al pagamento.

    Non riesco a comprendere esattamente che tipo di atto le è pervenuto.
    Se neanche Lei riesce ad identificare il tipo di atto provi in primis a contattare l’ente e ad informarsi…
    Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

    Saluti

  59. Gentile Sig. Francesca,
    i termini per opporsi e/o pagare una contravvenzione in misura ridotta sono pari a 60 giorni (compresi i giorni festivi)….per opporsi e/o pagare una cartella esattoriale sono pari a 30 giorni (compresi i giorni festivi).

    Per la cartella esattoriale, nel caso in cui Lei non provvedesse al pagamento dei termini, sappia che non vi è alcuna maggiorazione dell’ importo da Lei dovuto a parte gli interessi e le spese…

  60. Buongiorno, innanzi tutto ringrazio per la vs. tempestiva risposta al mio quesito , ma vorrei cortesemente chiedere conferma sul termine per il ricorso avverso una cartella esattoriale per sanzioni amministrative. Per trenta giorni compresi i festivi , si intende pertanto pertanto anche la sospenzione per periodo feriale ? Non è anche questo un caso in cui viene lesa la possibilità di esercitare un diritto di difesa contro la tardiva notifiche di cartelle esattoriali?
    Grazie
    Roberta

    • consulenzelegali
    • Posted mercoledì, settembre 17, 2008 at 5:06 PM
    • Permalink
    • Rispondi

    Gentile Sig. Roberta e Sig. Francesca,
    rispondo cumulativamente visto l’identico oggetto della vostra domanda.

    La sospensione dei termini feriali (1 agosto – 15 settembre) esiste.

    Occorre però che nel Vostro ricorso ribadite tale situazione di diritto citando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 gennaio 2008, n. 2226.
    Testualmente essa afferma che :”come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, la disciplina della sospensione dei termini feriali dal 1 agosto al 15 settembre di cui alla Legge n. 742 del 1969 si applica anche al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dalla Legge n. 689 del 1981 articoli 22 e 23 (Cass. n. 2 del 2005; Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 6658 del 2001)”.

    Pertanto il termine di opposizione si ferma il 31 agosto per iniziare a decorrere nuovamente dal 16 settembre.
    Di conseguenza ultimo giorno per opporsi alla cartella della Sig. Francesca è il 27 settembre.

    Cosa ben diversa sono i giorni feriali (sabato e domenica) ai quali non si applica la sospensione di cui sopra.

    Riferendomi alla domanda della Sig. Roberta ho mal interpretato la Sua richiesta di “termine maggiore” pensando che Lei si riferisse all’ avvenuto AVVISO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO…

    Sperando di essere stato esaustivo porgo cordiali saluti e mi scuso con entrambe per il fraintendimento subito rimediato.

  61. Salve,
    oggi mi è arrivata una cartella esattoriale della GERIT che mi intima a pagare entro 20 giorni la somma di € 1.945,65 entro 20 giorni altrimenti attiveranno la procedura di fermo amministrativo.
    Le multe non pagate partono dal 1997 fino al 2003, volevo sapere se erano cascate in prescrizione e come potevo muovermi!

    Allego i link relativi alla raccomandata della GERIT:

    Spero di avere buone notizie perchè quella cifra al momento non la ho.

    Grazie anticipate

    Massimiliano

  62. Egregio Massimiliano,

    ritengo che prima della notifica del suddetto fermo amministrativo Lei abbia ricevuto la notifica sia delle contravvenzioni, sia della cartelle esattoriale ad esse riferite.

    In relazione all’ atto che ha ricevuto la legge è ben chiara: “Il provvedimento cautelare di fermo come misura preventiva esecutiva è escluso e quindi nullo per evidente prescrizione del diritto”.

    La prescrizione del diritto, come già detto numerose volte, si ha quando ricevete una cartella esattoriale relativa ad infrazioni compiute oltre cinque anni prima dalla notifica della cartella stessa.

    Il fermo amministrativo, dunque, è solo l’atto successivo alla/e cartella/e che fonda la sua validità proprio sulla legittimità della notifica della/e cartella/e.

    Da un analisi sommaria del fermo che Lei mi ha inviato, le cartelle, se Lei le ha regolarmente ricevute, solo alcune sono state regolarmente notificate.

    Pertanto il suddetto fermo è impugnabile, anche se solo parzialmente, per circa la metà della somma complessiva.

    Per maggiori chiarimenti in merito all’ impugnazione Le chiedo di contattarmi tramite messaggio privato.

    Distinti saluti.

  63. Cari amici,
    saranno giorni particolari per coloro che risiedono nel Comune di Roma.
    Difatti l’ Equitalia Gerit S.p.a. sta per notificare numerose cartelle (definite “pazze”) relative ad infrazioni prescritte.
    Vi raccomando di controllare bene sempre le cartelle che ricevete per non rischiare pagamenti ingiustificati al Comune.
    Saluti a tutti

  64. La ringrazio per la velocissima risposta,
    per avere maggiori informazioni a quale indirizzo e-mail la posso contattare?
    Me lo può comunicare anche per posta elettronica.

    Grazie ancora

  65. Gentili consulenti , di nuovo grazie per la Vs. risposta che a questo punto riapre la possibilità di procedere alla contestazione delle cartelle esattoriali notificate oltre i cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.
    Per maggior chiarezza pongo due quesiti procedurali il primo è ai fini del calcolo dei giorni utili, stabilire il lgiorno esatto della notifica se è quello in cui ho firmato per il ritiro delle cartelle esattoriali ovvero il 28/07/2008 oppure il giorno in cui sono state depositate nella casa comunale che era il 03/07/2008 . Il secondo quesito è il termine esatto in cui spira il termine per la proposizione del ricordo in considerazione della sospensione feriale facendo riferimento alle date sopra indicate . Grazie infinite per il Vs. prezioso operato.
    Roberta

  66. Prima di rispondere al quesito confermo a Massimiliano che, a seguito della conversazione telefonica che abbiamo avuto, non al più tardi di questa settimana fisseremo un appuntamento per incontrarci.

    Gentile Roberta,
    Nel caso di deposito presso la casa comunale e/o presso la posta, a meno che la comunicazione di avviso deposito non specifichi altre previsioni, occorre calcolare dal giorno di avvenuto deposito per calcolare i termini per l’impugnazione.
    Le conviene leggere bene comunque la comunicazione di avvenuto deposito perchè generalmente è ivi riportato.
    Pertanto se essa non dispone diversamente il termine per impugnare sarebbe stato il 19.09.08.

    Le consiglio comunque di ricorrere avverso la cartella esattoriale nel giro di pochi giorni, senza specificare nel merito del ricorso nulla relativamente al termine prescritto.
    Qualora la prescrizione Le venisse eccepita in udienza da controparte (il comune) ribadisca al Giudice che nulla veniva specificato nell’ avviso di comunicazione di avvenuto deposito tanto che Lei non poteva far altro che fare affidamento sul normale termine di prescrizione.

    In più eccepisca che semmai non Le venisse accolto il ricorso per scadenza dei termini di opposizione si violerebbe un evidente diritto di difesa del cittadino.
    Sperando in esito positivo della situazione.
    Cordiali saluti

  67. Domanda del Sig. Galuppi:
    Ho ricevuto in data 25/09/2008 una diffida di pagamento da parte di Equitalia Gerit S.p.a. per una contravvenzione anno 1999 mai notificata .
    ma non e’ caduta in prescrizione ???
    inoltre mi sono state inviate richieste di pagamento relative a irap e irpef e canoni televisione gia’ contestati all’ente erogatori . Evidentemente tutte queste contestazioni regolamente provate da documentazioni gia’inviate non sono servite a niente????? Ed ora ho ricevuto tramite questa diffida di pagamento relativi a questi tributi minacce di ipoteca sul mio immobile di cui io tra l’altro non sono il proprietario e pignoramenti su crediti presso il datore di lavoro ed altri soggetti terzi( Che cosa significa ????? ) e che cosa devo fare , perche’ devo pagare se ho ragione . Attendo Vs importanti comunicazioni !!!!!!
    Cordiali saluti.

    Consulenze legali risponde:
    L’ intimazione da parte di Equitalia Gerit S.p.A., in caso di suo mancato pagamento, consiste nel futuro ed eventuale pignoramento di parte del Suo stipendio (crediti del datore di lavoro) e di crediti che Lei potrebbe vantare nei confronti di terze persone.
    Se l’ immobile non è di Sua proprietà non si preoccupi.
    Per quanto riguarda la cartella esattoriale Le faccio presente che una recentissima sentenza del giugno 2008 della Cassazzione ha stabito che in questi casi si impugnare la parte relativa alla sanzione amministrativa (contravvenzione) presso il Giudice di Pace e invece la parte relativa agli altri tributi (irap,irpef) presso la commissione tributaria.
    La contravvenzione del 1999 dovrebbe essere prescritta ma non potendo esaminare di persona la cartella e non avendo altri elementi a disposizione è difficile stabilirlo con certezza.
    Se Lei ha documenti che provano le Sue precedenti contestazioni (pertanto fondate) Le consigliamo di opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della cartella.
    Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o assistenza Le inviamo cordiali saluti.

  68. Salve a tutti,
    in data 25/09/08 ho ricevuto una diffida di pagamento della Gerit per presunti crediti di circa 5000 euro per multe non pag9ate oramai andate in prescizione (multe ricevute dal 1996 al 2003). Mi vengono citate le cartelle esattoriali nelle quali mi si è chiesto durante gli anni il pagamento delle suddette, cartelle esattoriali nei confronti delle quali ho puntualmemente presentato ricorso al prefetto, che non mi ha mai risposto. Come mi edevo comportare ora? Grazie, Andrea

  69. Gentile Andrea,
    mi dispiace doverLe comunicare che ha sbagliato organo a cui indirizzare i ricorsi.
    Nei casi di notifica di contravvenzioni c’è la possibilità di ricorrere sia al prefetto che al Giudice di Pace ma relativamente alle cartelle esattoriale l’ unico organo competente è il Giudice di Pace.

    Considerato l’importo elevato Le consiglio di controllare le cartelle esattoriali precedenti nella speranza di trovare qualche errore formale o della notifica.

    Difatti il suo errore non è giustificabile a meno che nelle stesse cartelle non sia ben specificato l’organo a cui indirizzare il ricorso…l’ assenza della descrizione delle modalità di impugnazione potrebbe essere un ottimo motivo per ricorrere ora e giustificare davanti al Giudice la Sua buona fede.

    Rimango a disposizione.
    Saluti

  70. Gentili Consulenti,
    Buongiorno ed un grazie anticipato per le Vs cortesi ed utili risposte (che ho letto).

    Gentilmente, gradirei esporre il mio caso.
    Ricevo tramite A/R una comunicazione Gerit, con busta datata 23/09/08 e ritirata dalla posta il giorno 24/09/08.
    Si tratta di “AVVISO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO” in data 09/09/08 di cartella esattoriale n. xxxxxxxx.
    La natura dela pretesa tributaria riguarda una multa comminata dalla POLIZIA URBANA del Comune di ROMA con Verb. xxxxxxxxxx del 13/12/01 targa RMxxxxxS.
    Ora le pongo gentilmente i miei quesiti:
    1) Ricado nei termini di prescrizione dei 5 anni (ritengo di sì da ciò che ho letto) ?
    2) I 30 gg del ricorso vanno calcolati dall’Avviso (9/9) o dal ricevimento raccomandata (24/9) ?
    3) Perciò, in che data scade il termine del ricorso al Giudice di Pace?

    La macchina (a giudicare dalla targa RM_finale_S) mi sembra un po’ vecchiotta ma sicuramente non mi risulta di mia proprietà in quella data (13/12/01). Oltretutto a quella stessa data ricordo che ero per motivi di lavoro in Brasile, come risulta anche dai bolii sul passaporto.

    Pertanto:
    4) Posso ricorrere avverso la cartella esattoriale, vuoi per motivi di prescrizione o per i motivi di cui appena sopra ?

    Mi sembra la cartella sia una delle “pazze” viste le mie possibili ricostruzioni. Credo dunque di essere incappato in una situazione poco chiara.

    I Vostri cortesi suggerimenti mi saranno perciò graditi.

    Grazie per il Vs utile operato.
    Cordiali Saluti,
    Marco.

    • consulenzelegali
    • Posted domenica, settembre 28, 2008 at 12:00 PM
    • Permalink
    • Rispondi

    Egregio Sig. Marco,
    preliminarmente evidenzio che non avendo a disposizione la cartella esattoriale in questione non è facile dare valutazioni con certezza.

    Comunque dalla Sua rappresentazione credo che:
    1)la cartella richiede una sanzione che si è prescritta.
    2)i trenta giorni dovrebbero decorrere dal 23 (data dell’ arrivo dell’avviso di avvenuto deposito)…il termine dipende da cosa c’è scritto nella comunicazione di avvenuto deposito.
    3)Pertanto il termine per ricorrere è venerdì 21 ottobre.
    4)Le consiglio di ricorrere eccependo sia la prescrizione che tutti i motivi di merito che Lei ha descritto (macchina non di Sua proprietà….)

    Felici di esserLe stati d’aiuto.
    Cordiali saluti.

  71. Salve
    ho ricevuto un sollecito di pagamento dei tributi iscritti a ruolo dalla equitalia (questa mattina per un totale di 3.474 euro) in busta semplice(l’ho avuta per puro caso da una ex vicina di casa visto che dal 2003 ho cambiato residenza per altre due volte) .
    Si sollecita il pagamento di una vecchia multa (cartella di pagamento notificata il 17\10\2001).Vorrei gentilmente sapere se sono obbligata al pagamento o se la cartella (o la violazione…perdonate la mia ignoranza) è caduta in prescrizione.
    Grazie

  72. Gentile Sig.ra Simona,
    in primis occorre comprendere quando Le è stata notificata la cartella e se la busta semplice era quella originale o una busta della sua vicina. Le dico questo perchè mi sembra strano che l’ Equitalia notifichi in busta semplice.

    L’importo è considerevole e non riguarda una sola multa ma credo un numero maggiore (e potrebbero essere non solo contravvenzioni).

    Per poter fare una valutazione oggettiva mi dovrebbe riportare ciò che riporta il sollecito di pagamento all’ interno.

    Rimanendo a disposizione.
    Cordiali saluti.

  73. Prima di tutto grazie per aver preso così presto in considerazione la mia richiesta di aiuto.
    La storia di questa vecchia “multa” è piuttosto lunga,proverò a riassumerla in poche righe.
    Tramite scrittura privata ho venduto una macchina nel 96,l’acquirente,prima ancora di fare il passaggio di proprietà è andato in giro senza la copertura assicurativa.Le multe sono per questo (comprende anche le spese del sequestro dell’autoveicolo).
    In buona fede ho creduto alla sua volontà di mettere tutto a posto e ingenuamente e stupidamente mi son trovata a fare ricorso troppo tardi (nel 99 quando ho capito che non aveva nessuna intenzione di fare qualcosa).
    Adesso io non ricordo bene ma probabilmente il mio ricorso non venne accolto visto che poi nel il 17|10|2001 mi son vista arrivare la notifica della cartella di cui si parla nel sollecito.
    La lettera che mi è arrivata giorni fa mi è stata consegnata intatta dalla mia ex vicina di casa.Una busta bianca con la finestra,nessuna raccomandata,nessuna firma.Al vecchio indirizzo.
    E’ un sollecito di pagamento senza data di scadenza,solo un “invitiamo a versare quanto prima l’importo dovuto”.
    Dal 2001 non avevo ricevuto più nulla,tanto è vero che avevo,purtroppo,completamente dimenticato il tutto.
    Perdonate la mia poca dimestichezza con i termini che di solito si dovrebbero usare in questi casi,spero di esser riuscita a farmi capire ugualmente.
    Grazie di nuovo.

  74. salve ho ricevuto delle multe del codice della strada con cartelle esattoriale con le targhe sbagliate come mi posso muovere, poi altri verbali di una vecchia attivita che ho chiuo mi sono arrivate anchessi con cartelle esattoriale e ho tutta la documentazione in regola della chiusura, poi altri due verbali sempre del c.d.s. del mio comune di appartenenza sempre con cartelle esattoriale l’ultima notifica e del 1996 come mi muovo cosa mi consigliate. nella attesa di risposta le porgo i miei distinti saluti gazie.

  75. Salve, premesso che in data 5.10.2007 ho ricevuto la notifica di una cartella esattoriale riguardante presunte infrazioni al c.d.s., in data 24.10.2007 ho provveduto a presentare regolare ricorso al G.d.p.. Il Giudice ha fissato la prima udienza x il 9.01.2009 ma non ha accolto la richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione.A maggio 2008 mi è arrivato il sollecito di pagamento da perte di Gerit, ad ottobre 2008 il preavviso di fermo.
    Il mio quesito è il seguente: visto che il giudizio di merito sarà nel gennaio 2009, ma ho solo 20 gg x impugnare il preavviso di fermo, che devo fare?

  76. Gentili amici,
    Vi continuo a ringraziare per le innumerevoli mail di ringraziamenti per il servizio svolto.
    Come potete notare ancora siamo un pò lenti nelle risposte ma da gennaio saremo pronti a rispondere a qualsiasi quesito entro 24 ore.

    Qui di seguito posto altre due domande inserite per sbaglio in un altra sezione del sito.

    Entro breve sarà dato a tutti voi adeguata risposta anche perchè da oggi il nostro studio si arricchisce di una nuova figura professionale ulteriormente competente.

    Saluti a tutti

    DOMANDA DELLA SIG. RA LIANK

    ho ricevuto dalla prefettura un ordine di pagamento ,per un verbale di custodia di un’auto del 4/12/2000,in cui mi si chiede di pagare entro 30 giorni 6689 euro per recupero spese a favore dell’officina in cui la macchina era custodita,vista la riforma della procedura di sequestro dei veicoli di cui al Decreto Legge 27/06/2003,n. 151,convertito nella legge n.214 dell’1/08/2003 ed il successivo art. 38 del 30/09/2003 n. 269,convertito nella legge n.326 del 24/11/2003,che ha modificato gli art. 213 e 214 del CdS introducendo l’art. 214 bis del CdS. Essendo completamente ignorante in materia vorrei sapere anche se è andato in prescrizioni visto che sono passati ormai sette anni..Vi ringrazio in anticipo,cordiali saluti

    DOMANDA DEL SIG. MAURO

    Occasionalmente sono venuto a conoscenza che presso la vecchia residenza è stato notificato una cartella esattoriale per violazione al cds del luglio 2007. Succesivamente sempre al vecchio indirizzo continuano ad arrivare comunicazione di “equitaliapolis”.Preciso che la notifica è stata fatta in data che non pìù residente.A tutt’oggi non sono formalmente a conoscenza di tale procedimento di riscossione.Posso impugnare la cartella esattoriale per “falso” della notifica, o eil caso di aspettare. In attesa di un vostro consiglio vi ringrazio.

  77. Egregio Sig. Alfonso Sabatino,

    La cartella esattoriale che ricevuto in merito a violazioni del c.d.s aventi ad oggetto una vettura con targa non corrispondente alla propria può essere impugnata dinnanzi al Giudice di Pace competente.
    E’ altresì impugnabile la successiva cartella esattoriale ma in questo caso si deve distinguere se le violazioni contestate sono in materia di infrazioni al c.d.s., in questo caso competente è il Giudice di Pace, o in materia di imposte di natura tributaria, in quest’ultimo caso è competente la Commissione Tributaria.
    Per ciò che attiene, infine,l’ultima cartella esattoriale si deve rilevare che anch’essa è impugnabile dinnanzi al Giudice di Pace competente in quanto i verbali di contestazione delle violazioni del c.d.s. posti a fondamento della suddetta cartella esattoriale sono prescritti in quanto risalenti al 1996 sempre che in tale lasso di tempo non abbia ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione da parte dell’Agente incaricato della riscossione.

    Cordiali saluti.

  78. Mi è arrivato una “diffida di pagamento dei tributi iscritti a ruolo” da parte della Equitalia Gerit.
    La diffida fa riferimento a delle cartelle esattoriali da me mai ricevute. Stamane mi sono recato presso la Equitalia (via C. Colombo) e ho visto che la firma sulle relate non è la mia.
    Posso fare ricorso ora contro la diffida di pagamento?
    A chi dovrei indirizzarlo? e contro chi?
    Inoltre la diffida l’hanno immessa in cassetta è motivo di nullità?
    O altrimenti mi conviene pagare i 3.524,12 euro?

    Vi ringrazio per il sempre cortese aiuto

    • consulenzelagali2
    • Posted mercoledì, ottobre 15, 2008 at 11:21 PM
    • Permalink
    • Rispondi

    Gent.ma Sig.ra Adele,

    Il termine per proporre opposizione avverso il preavviso di fermo è, come da lei indicato, di 20 gg se si sceglie come mezzo di impugnazione l’opposizione ex art. 615 1 co. c.p.c.; competente sarà il Giudice di Pace.
    Decorso tale termine potrà proporre opposizione davanti al G.E. (Tribunale) ai sensi dell’art. 615 2 co. c.p.c. o 617 2 co. c.p.c.
    Tuttavia nel suo caso è possibile formulare un’istanza di sospensione del preavviso di fermo da depositare dinnanzi al Giudice di Pace adito in quanto già pendente ricorso avverso cartella esattoriale.

    Cordiali saluti.

    • consulenzelagali2
    • Posted mercoledì, ottobre 15, 2008 at 11:42 PM
    • Permalink
    • Rispondi

    Egregio Sig. Mauro,

    Può impugnare la cartella esattoriale nel termine di 30 gg. dalla ricezione lamentando vizi e nullità della notifica, oppure il successivo avviso di pagamento in quanto primo atto con cui ha avuto conoscenza di tale procedimento.
    E’ bene precisare che il Concessionario per la riscossione dei tributi qualora non ricevesse alcuna sua opposizione provvederà ad emettere preavviso di fermo sui beni (usualmente) mobili di sua proprietà.
    Tale preavviso potrà essere opposto ma solo limitatamente ai vizi del provvedimento stesso con esclusione dei motivi di merito.

    Cordiali saluti.

  79. Egregio Sig. Domenico,

    Avverso la diffida di pagamento avente ad oggetto tributi è possibile proporre ricorso entro 60 gg. dinnanzi alla Commissione Tributaria competente, chiamando in causa la Equitalia Gerit.
    Nel caso in cui sussistano vizi di notifica potrà eccepirli nel ricorso stesso rilevando in tal caso la presunta mancanza dell’avviso di ricevimento della diffida.

    Cordiali saluti.

  80. Gent.ma sig.ra Liank,

    L’ordine di pagamento inviatole dalla prefettura si riferisce a sanzioni amministrative accessorie in violazione delle norme del c.d.s.
    Si deve rilevare che se dal 2000 sino ad oggi (con esclusione di tale ordine di pagamento) non ha ricevuto alcun verbale di contestazione o diffida il diritto a riscuotere somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al c.d.s. è da ritenersi prescritto.

  81. Ho ricevuto in data 08/10/2008 una cartella esattoriale per tasse automobilistiche dell’anno 2001(periodo sett 01-agosto 02) e mi sono posta il dubbio se questa annualità non sia da intendersi prescritta. Faccio presente che in precedenza ho ricevuto un avviso bonario da cui non si può dedurre alcuna data se non quella di invito al pagamento entro il 14/04/2004 , in seguito un verbale di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni notificato in data 08/11/2005. Vorrei sapere se vi sono i termini per ricorrere contro la cartella esattoriale . Grazie
    Roberta Viti

  82. Gent.ma Sig.ra Roberta Viti,

    Occorre innanzitutto constatare se la cartella esattoriale è stata emessa per il recupero di crediti di natura tributaria (tasse di bollo) o crediti derivanti da violazioni al c.d.s.
    Nel primo caso è necessario individuare il periodo entro cui l’esattoria ha provveduto ad effettuare l’iscrizione a ruolo dei crediti per verificare se sussistono gli effetti dell’intervenuta prescrizione ex art. 25 d.p.r. 602/1973.
    Nel secondo caso i crediti sono prescritti decorsi 5 anni dalla notifica della contestazione sempre che non sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
    Per ciò che attiene l’avviso bonario bisognerebbe verificare a quali crediti fa riferimento e se è in possesso dei requisiti previsti ai fini interruttivi della prescrizione.
    Per quanto riguarda il verbale di accertamento (credo di violazioni al c.d.s.) notificato in data 8/11/05 si dovrà verificare se è stato notificato nei termini di 150 gg dalla contestazione della violazione, in caso contrario dovrà ritenersi nullo.
    Nel caso di cartella esattoriale mista, infine, si dovrà distinguere il termine per le impugnazioni a seconda della natura dei crediti. Infatti per quelli di natura tributaria il termine è di 60 gg., di violazioni al c.d.s. è di 30 gg., di quelli previdenziali è di 40 gg.

  83. Grazie delle risposta , ma resta credo occorra fare alcune precisazioni in merito al problema che altrimenti resta insoluto. Il quesito da me posto era riferito alle tasse automobilistiche (tasse di bollo ) e non alle violazioni del codice della strada. E nello specifico tassa bollo auto dovuta per il periodo settembre 01 -agosto 02. Prima della cartella esattoriale notificata in data 08/10/2008 ho ricevuto due documenti : 1° un avviso bonario senza data la cui scadenza di pagamento era stabilita entro il 14/04/04 e successivamente l’accertamento con irrogazione di sanzioni notificato l’ 08/11/2005. Vorrei sapere se, in questa situazione ricorrono le condizioni per la prescrizione bollo auto 2001. Grazie
    Roberta

  84. Gent.ma Sig.ra Roberta,

    Per rendere ulteriore chiarezza al Suo quesito è doveroso precisare che le tasse automobilistiche (tasse di bollo) sono soggette ad una prescrizione di anni 3 quindi dovrà:
    1) Verificare se l’avviso bonario del 14
    /04/04 è in possesso dei requisiti necessari ai fini interruttivi della prescrizione ovvero identificazione della pretesa ed indicazione della somma da corrispondere.
    2) Verificare se l’avviso di accertamento dell’8/11/05 indica l’imponibile o le tasse accertate e se è motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. (L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione).
    3) Verificare quando è stata effettuata l’iscrizione a ruolo di tali somme (ciò è indicato nel dettaglio della cartella esattoriale) ex art. 25 d.p.r. 602/1973 ovvero entro il 31 dicembre:
    a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1968, n. 917.
    b) dal quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
    c) dal secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
    Se nel Suo caso ricorrono le suddette condizioni (e ciò sembrerebbe dalla Sua descrizione) il credito vantato dall’agente delegato alla riscossione non è prescritto.
    Nel caso in cui volesse proporre opposizione avverso la cartella esattoriale il termine è di 60 gg. dalla notifica della stessa.

    Cordiali saluti.

  85. Gentili consulenti, ho ricevuto dall’ufficio contravvenzioni della polizia municipale del Comune una semplice lettera peraltro non datata (si fa riferimento alla data del timbro postale che non esiste sulla busta) avente per oggetto avviso di mancato pagamento di due verbali. Nella descrizione ci sono i numeri, la data del verbale, la data di notifica, la targa, importo da me versato e quello da versare.
    In effetti questi due verbali li ho pagati. Uno notificatomi il 24/05/06 e pagato il 22/07/06 (secondo il mio conteggio il 59°giorno) e l’altro notificatomi il 02/11/2006 e pagato il 02/01/2007. Questo appunto sarebbe sempre secondo il mio
    conteggio pagato correttamente, in quanto il 31/12/06 era domenica (e sarebbe stato il 59°giorno) e il 01/01/07 era
    comunque festivo. Quindi non mi sembra di aver superato i termini di 60 giorni per nessuno dei due verbali.
    Perchè allora il Comune mi chiede, e senza raccomandata per cui con un vizio di forma, un importo maggiore rispetto a quelli versati (cioè gli importi richiesti nal bollettino per le sanzioni)da me regolarmente in merito alla normativa di legge per le contravvenzioni (19/12/1994 art. 7).
    Oltre a questo alla fine di questa comunicazione c’è scritto
    che non è ammesso nessun tipo di ricorso od opposizione.
    Vorrei sapere da Voi gentilmente, come mi devo comportare.
    Un grazie anticipato per la vostra cortesia

  86. buongiorno,
    volevo chiedervi un parere che potrebbe essere insolito,io e mia madre abbiamo avuto una sospensione delle esecuzioni da parte del G.E con un rinvio di 24 mesi(premetto che è stato depositato da due creditori istanza di rinvio).ora dopo circa 10 mesi l’equitalia si è surrogata depositando l’istanza in tribunale e copia a me e al creditore procedente.ora equitalia ha fissato x 8/2/2009 la vendita diretta (utilizzando il loro decreto legge delle esecuzioni )dell’immobile e mi chiedo?Può farlo senza aver chiesto la revoca della sospensione in tribunale?Poi era stato nominato dal tribunale un custode esterno ora equitalia a nominato me…contradditorio le due cose?Non si dovrebbe procedere tramite tribunale visto che è in essere ancora una sospensione?Posso chiedere i danni morali a equitalia x la procedura che reputo sbagliata? le volevo chiedere ulteriormente,le cartelle esattoriali sono atti interruttivi della prescrizione?X iscrivere un’ipoteca passati piu di un’anno dalla notifica della cartella e senza aver ricevuto una intimazione di pagamento dell’equitalia possono iscrivere ipoteca su un immobile? grazie x eventuali consigli da parte vostra

  87. Gent.ma Sig.ra Laura,

    Le multe irrogate attraverso i verbali di violazione al c.d.s. come da lei descritti sono stati sicuramente pagati entro il termine di 60 gg dal ricevimento.
    Sarei dell’opinione di inviare all’organo accertatore una lettera a/r allegando altresì copia delle ricevute di pagamento delle contravvenzioni e diffidandoli a cessare qualsiasi ulteriore attività ingiuntiva.
    In difetto di quanto sopra dovrà agire per tutelare i propri interessi contro il Comune.

    Cordiali saluti.

  88. Gentili consulenti, buongiorno, circa 6 mesi or sono, ho vinto un ricorso davanti al giudice di pace avverso il comune per una cartella esattoriale.In quella cartella esattoriale era presente una sanzione che prevedeva la decurtazione dei punti patente.A tutt’oggi non ho ancora riavuto i punti patente decurtati, nonostante abbia scritto una raccomandata a/r al comando di polizia municipale.Sapreste per cortesia dirmi se il suddetto ufficio pubblico è obbligato a rispondermi? Se no quale azione posso intraprendere per far valere questo mio lecito e sacrosanto diritto?
    Grazie e cordiali saluti Alfredo.

    • consulenzelegali2
    • Posted martedì, novembre 18, 2008 at 12:47 am
    • Permalink
    • Rispondi

    Egregio Sig. Andrea,
    E’ doveroso precisare che decorso il termine di 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento, se il credito vantato dall’agente non super il 5% del valore dell’immobile, prima di procedere all’esecuzione il concessionario deve iscrivere ipoteca e dopo 6 mesi può procedere all’esecuzione, in caso di valori superiori può procedere direttamente all’esecuzione. L’agente, tuttavia, deve inviare al debitore una comunicazione che lo avvisa dell’iscrizione dell’ipoteca.
    Se l’espropriazione non ha inizio entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, la procedura deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’itimazione al pagamento della somma risultante dal ruolo.
    Qualora i beni siano oggetto di altro procedimento, come nel suo caso, l’agente può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente ed al debitore. Se entro 10 gg dalla notificazione l’agente non ha riscosso il credito, questi resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue. Tale diritto può essere esercitato fino al momento dell’aggiudicazione o assegnazione.
    Le cartelle esattoriali, infine, sono atti interruttivi della prescrizione.

    Cordiali saluti.

    • consulenzelegali2
    • Posted martedì, novembre 18, 2008 at 12:50 am
    • Permalink
    • Rispondi

    Egregio Sig. Alfredo,

    E’ necessario innanzitutto stabilire se nel ricorso accolto avverso la cartella esattoriale era contestato anche il merito od eventuali vizi attinenti ai verbali di violazioni al C.d.S.
    In caso contrario ha solo il diritto a non pagare le somme ingiunte non avendo più alcuna possibilità di impugnare i verbali emessi per sanzioni amministrative.

    Cordiali saluti.

  89. nel 2007 ricevo verbale per contravvenzione dovuta a superamento striscia continua avvenuto nel 2004. immediatamente provvedo al pagamento del doppio della multa. dopo quattro mesi(sempre nel 2007) ricevo comunicazione di altro verbale dovuto a mancata comunicazione dei miei dati personali art.126/bis relativamente alla multa di cui sopra(verbale stilato d’ufficio nel 2005 e che faceva riferimento a quello del 2004)Di queste sanzioni ne sono venuto a conoscenza nel 2007 perche pur avendo la residenza ero domiciliato altrove perche la casa era in ristrutturazione e quindi non mi era stato possibile impugnare i verbali nei termini di 60 gg: ora mi chiedo : se al momento della sanzione(2004) non era in vigore il 126 bis perchè devo adempiere ad una legge entrata in vigore nel 2005/2006: l’avvocato mi dice che ho ragione nel merito ma torto proceduralmente perchè dovevo ricorrere nei termini. il GdP ha respinto il ricorso perchè INAMISSIBILE.Come può la cartella essersi lievitata di 4 volte? è possibile rateizzarla? Grazie

  90. Buongiorno a tutti, volevo un consiglio su una contravvenzione pervenutami dopo un incidente stradale.
    Sono andato ad impattare ad un veicolo in sosta lungo una carreggiata cittadina con linea continua bianca ai lati della stessa.
    Ho chiamato sia i vigili sia la polizia municipale per farli venire fuori, ma i carabinieri hanno sbagliato strada ed i vigili urbani mi hanno risposto che erano occupati.
    Poi alla sera sono usciti xè la tipa della macchina li ha chiamati non trovando il biglietto che le avevo pure lasciato.
    Attraverso le telecamere di sicurezza di una caserma dei carabinieri nelle vicinanze sono risaliti al mio veicolo e mi hanno fatto pervenire la multa a casa dopo 4 settimane dell’accaduto.
    Poi con il proprietario della macchina ci siamo contattati e siamo riusciti a fare la constatazione amichevole, ma quello che voglio sapere è, posso fare ricorso alla multa dei vigili urbani?
    Fatemi sapere.
    Grazie a tutti
    ciao
    Massimo

  91. Egreggi cosulenti,
    oggi in data 19/06/2009, mi e’ arrivata una raccomandata da equitalia,dove cera il fermo amministrativo del mio mezzo e 3 multe da pagare, 2 del 2001 e una del 2005.
    la prima la vedo ora per la prima volta sono circa 155 euro.la seconda e’ di 2.279 euro,che io allora pagai a meta’ 1milione e 500,perche’ senza lavoro,e comunque il vigile di allora me la diede per un divieto di sosta,avevo il foglio rosa e mi era stato detto di presentarlo,io per dimenticanza non lo feci,e nel verbale invecie scritto dalla sede dei vigili,scrissero che circolavo senza patente.a quel punto andai agli uffici dove si pagava e pagai la somma del ritardo,dopodiche mi arrivo quella grossa da 3milioni,per il sopradetto motivo,andai a protestare ma secondo essi dovevo pagare perche sulla diciamo notifica cera scritto che non avevo patente,e se andavo dal giudice di pace sicuramente perdevo perche’ mettersi contro la parola di un vigile e’ ardua cosa,quindi intimidito,pagai fino a che non riuscii piu.
    nella terza multa altro fatto simile,nel 2005 multa perche’ sul foglio assicurativo mancavano 2 letere del motore quindi secondo loro poteva anche essere rubato.pagai la multa,e contestai all’ufficio contravvenzioni,niente,poi ando’ un mio amico al posto mio con l’assicurazione giusta e corretta dalla agenzia assicurativa e arrivando a casa mia,mi disse che non dovevo pagare che era tutto apposto.
    ora passati anni nella fine 2008 arrivo la cartella con il doppio da pagare anzi il triplo.andai dal giudice di pace e il risultato fu che dovevo pagare solo il ritardo ma dovevo pagare.
    insomma un calvario.
    ora mi ritrovo con fermo del mezzo e euro 3.781,86 da pagare entro 20 giorni.
    e io dovrei pagare perche’ provvisto di assicurazione e perche’ non circolavo senza patente? per me e’ ingiusto.
    oltretutto non possiedo nulla e non lavoro da almeno 7 mesi,come faccio anche volessi?
    secondo voi cosa posso fare? chiamare l’equitalia e dire se mi fanno 50 euro al mese? e il fermo rimane?insomma devo pagare per cose ingiuste.belle le leggi in italia,scusate lo sfogo,ma non so’ proprio a chi rivolgermi e che fare.
    di prescrizione per le prima due multe,2001, non se ne parla?
    aspetta vostre notizie come grande aiuto.

  92. mi è arrivata la cartella esattoriale di una multa che ho pagato con pochi giorni di ritardo. ora devo ripagarla il doppio… ma è possibile anche se l’avevo pagata?

  93. Gentile Sig.ra Rita,
    se la cartella indica l’obbligo di pagamento totale della multa e Lei ha pagato il verbale iniziale in misura ridotta, anche se con qualche giorno di ritardo, sarà obbligata a corrispondere esclusivamente la differenza tra quanto versato e tra quanto è indicato in cartella esattoriale.
    Un esempio pratico: la multa iniziale era di 50 Euro…visto che non è stato versato quanto dovuto entro il 60° giorno Lei ha perso il suo diritto al pagamento in misura ridotta ed ora Le ingiungono il pagamento di 100 Euro oltre interessi ecc…
    Recandosi presso l’ Equitalia Gerit S.p.A., con il bollettino attestante l’avvenuto pagamento, Le saranno decurtate tali somme.

    Faccio presente che ho avuto modo di trovare successo anche facendo ricorso entro 30 giorni a identiche cartelle esattoriali. Se vuole percorrere quest’ ulteriore via mi contatti in privato in modo da poterLe indicare i giusti riferimenti normativi.

    Cordiali saluti.

  94. salve,
    vorrei sapere cortesemente se nel mod 352 della polizia stradale alla dicitura, es: al km 9+600 corrisponde dove è stata commessa l’infrazione o dove viene redatto il verbale, in base alla vostra risposto vi spiego le motivazioni che mi spingono a chiedere questo.
    mille grazie attendo risposta
    saluti
    giuseppe putzu
    giuseppe.putzu@alice.it

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Non crediamo che le possa essere ancora utile ma, sperando di fare cosa gradita anche agli altri visitatori, specifichiamo che la dicitura di riferisce al luogo dove è stata commessa l’infrazione. La redazione materiale del verbale può avvenire anche nei giorni successivi presso il comando.
      Scusandoci ancora del ritardo nella risposta inviamo i nostri migliori saluti al Sig. Giuseppe sperando che abbia avuto modo di far valere le sue ragioni.

  95. Gentili consulenti,
    ho trovato oggi nella cassetta della posta una busta semplice (non raccomandata), contenente “Diffida di pagamento dei tributi iscritti a ruolo” da parte di Equitalia Esatri di Milano.

    La Diffida fa riferimento a tre cartelle esattoriali per infrazione codice della strada.

    La prima cartella si riferisce ad una multa del 2001 notificata nel 2005.
    La seconda cartella ad una multa del 2002 notificata nel 2007, e la terza cartella ad una multa del 2005 notificata nel 2008.
    Della seconda e terza cartella non mi risulta di aver ricevuto alcuna notifica o cartella esattoriale da parte di Equitalia Esatri. Non vi è inoltre alcun dettaglio ulteriore riguardo la data (compare solo l’anno) o il n.ro di verbale dell’accertamento e la targa di riferimento.
    Il totale da pagare è di 1361 euro.

    Vorrei gentilmente sapere se è regolare la modalità di richiesta e come posso agire di conseguenza.

    Un grazie anticipato per le Vs cortesi ed utili risposte!

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Qualora le possa essere ancora utile la informiamo che la diffida di pagamento, tra l’altro inviata senza prova certa della raccomandata, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Le conveniva aspettare il successivo atto (notificato tramite raccomandata) per valutare se fosse il caso o meno di predisporre relativo ricorso al Giudice di Pace. Qualora fosse certa di non aver ricevuto alcuna notifica precedente delle cartelle le sarebbe convenuto sicuramente scegliere la seconda alternativa.
      Scusandoci del ritardo, anche se non per non nostra colpa, Le inviamo i migliori saluti

  96. Buonasera, ho ricevuto una cartella da Equitalia Cerit per un pagamento insufficente di 2 multe notificate il 14/05/2007 e pagate il 14/05/2007 per un totale di € 88.22 come richiesto;ho contato i giorni partendo dal gg successivo alla notifica e oggi scopro che in realtà avrei dovuto contare dal gg della notifica stesso. Morale: il pagamento risulta effettuato il 61°giorno e adesso pretendono il pagamento di ulteriori € 117.24!!! Ok ammetto il mio errore ma ho comunque pagato la multa con 1 GIORNO di ritardo; vorrei quindi pagare gli interessi e le spese per 1 gg di ritardo ma non ripagare una multa già pagata! Sia Equitalia che la Polizia Municipale di Firenze non mi hanno dato alternative: il primo mi ha rimandato alla Polizia Municipale, in quanto ente per la risocssione e non a conoscenza dei fatti e il secondo dicendomi che avendo pagato oltre i 60° gg (non importa se un giorno o 1 anno dopo) questo era l’importo dovuto. Potete dirmi se davvero è così?? non ci sono alternative?Grazie per una Vs gentile risposta. Saluti

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Non crediamo che le possa essere ancora utile ma, sperando di fare cosa gradita anche agli altri visitatori, le specifichiamo che quanto le era stato comunicato dal punto di vista legale è corretto. Difatti il termine di 60 giorni è per effettuare il pagamento della multa in misura ridotta… quindi a partire dal 61° giorno vi è l’obbligo di pagamento della sanzione ordinaria pari quindi al doppio della stessa. Non si tratta quindi di ripagare la stessa multa ma di pagarla per l’importo non ridotto alla metà.
      Stante ciò rileviamo anche noi quanto possa essere “ingiusto” se si tratta di un errore come il suo in buona fede. In questi casi noi consigliamo di fare ricorso al Giudice di Pace specificando quanto da lei descritto e, per molti clienti, abbiamo avuto sentenze di accoglimento positive. Qualora, ma speriamo di noi, possa esservi utile abbiamo le sentenze di riferimento da citare nel vostro ricorso.
      Scusandoci del ritardo, anche se non per non nostra colpa, Le inviamo i migliori saluti

  97. Buongiorno una multa per eccesso di velocità di circa 10km/h oltre limite comporta la decurtazione dei punti dalla patente? Va inoltre comunicato sempre il conducente del veicolo al momento dell’infrazione?
    Grazie Lucia

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Non crediamo che le possa essere ancora utile ma, sperando di fare cosa gradita anche agli altri visitatori, specifichiamo che la multa per eccesso di velocità di circa 10 km/h oltre il limite comporta la decurazione dei punti della patente. Con la nuova normativa i punti sono raddoppiati se alla guida si trova un neo patentato. Il conducente va sempre comunicato tramite il modulo che trovate allegato al verbale. Assieme al modulo (da compilare e spedire con raccomandata a/r) vi raccomandiamo di allegare copia della patente del conducente specificando testualmente il testo indicato nel modulo e sottoscrivendolo in orginale con data e firma.
      Saluti

  98. Ho ricevuto un verbale…solleciti e cartella esattoriale per una contravvenzione su un motoveicolo venduto mesi prima rispetto al verbale. Al momento del verbale non risultava ancora aggiornato al pra. Ora per poter oppormi – oltre a prendere giorni di ferie – devo pagare esosi costi di “visure” ed estratti storici per provare che ho ragione. Ma è possibile tutto questo ???? Cosa devo fare ???

    AIUTOOOOO

    grazie

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Non crediamo che le possa essere ancora utile ma, sperando di fare cosa gradita anche agli altri visitatori, raccomandiamo di accertarvi, al momento della vendita di un vosto veicolo, che la stessa venga in pari tempo aggiornata al PRA. A prescindere da ciò, con tempi tecnici differenti a seconda dei Comuni, conviene farsi rilasciare una dichiarazione da parte del concessionario incaricato a vendere il veicolo o, successivamente dall’ acquirente, di assunzione di responsabilità delle infrazioni da loro commesse.
      Tutto ciò non esclude il fatto che, per mero errore, la Pubblica Amministrazione possa notificarvi, come nel caso esposto dal Sig. Italo, verbali che a vostre spese dovrete impugnare presso il Giudice di Pace. Nella redazione del ricorso preparate una breve nota delle spese da voi affrontate richiedendo la liquidazione delle stesse in vostro favore assieme al risarcimento dei danni morali dovuti al “disagio” arrecatovi per giorni di ferie richiesti ecc…
      Scusandoci ancora del ritardo nella risposta inviamo i nostri migliori saluti al Sig. Italo sperando che abbia già trovato un degno accoglimento da parte del Giudice competente.

  99. Se non viene pagata una multa di €. 75,00 ca., quando arriverà la cartella esattoriale di quanto potrà essere ?

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Qualora le possa essere ancora utile le speicifichiamo che la muulta di Euro 75,00 è il cosidetto “pagamento in misura ridotta”; ciò comporta che nella cartella le verrà richiesto il pagamento della multa “piena” per l’importo di Euro 150,00, oltre interessi, diritti di notifica successivi e maggiorazioni.
      I nostri migliori saluti

  100. salve,ho una multa che mi è stata fatta il 7 marzo del 2001.Qualchè anno fa mi è arrivata la cartella esattoriale che non ho pagato e un paio di mesi fa mi è arrivato un avviso che se non pagavo entro tot giorni quello che dovevo piu tutti gli interessi che da soli supeavano la multa stessa miavrebbero imposto il fermo amministrativo,quindi sono stato costretto a venedere la moto prima che mi applicassero il fermo.Ora vi chiedo visto che la multa non potro mai pagarla perche’ ad oggi supera i 4000 euro e non ho proprio la possibilita economica per pagarla che devo fare?dovro portarmela a vita?non va in prescrizione?un grazie anticipato

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Qualora le possa essere ancora utile la informiamo che il suo debito non può cadere più in prescrizione. Il titolo ormai divenuto esecutivo, perchè non opposto, rimane a tutti gli effetti un debito che lei ha nei confronti del Comune che potrà agire nei suoi confronti, tramite l’Agenzia di Riscossione, effettuando un recupero coattivo di qualsiasi bene di sua proprietà. Per evitare l’ulteriore aggravarsi delle spese (quelle legali e di maggiorazioni e interessi sull’importo iniziale dovuto) le consigliamo di concordare un piano rateale di rientro del debito con l’Agenzia di Riscossione. Sperando di esserle stati utili o che lei abbia già risolto la problematica le inviamo i nostri migliori saluti

  101. sono un corriere e volevo sapere se in caso di multe stradali tocca pagare le multe al datore di lavoro o ai dipendenti

    • Innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Per rispondere alla sua domanda avremmo avuto bisogno di ulteriori informazioni. Comunque in ogni caso, se il mezzo fosse di proprietà dell’azienda o del dipendente, le eventuali multe sarebbero a carico di quest’ultimo salvo patti particolari meglio specificati nel contratto di lavoro.
      Cordiali saluti

  102. il 13 07 2010 mi é stata notificata da equitalia una cartella di pagamento riguardante acqua del 2000 e2001 cosi suddivisa periodo anno 2000 euro 37,12 sempre anno 2000 euro 119.99 anno 2001 euro 206,52 per un totale di euro 414,02 personalmente credo di averle pagate ma non lo posso dimostrare dopo tutti questi anni avrò certamente perso i pagamenti vorrei sapere gentilmente sé tali richieste sono cadute in prescrizione e come comportarmi di conseguenza ente creditore comune di Magliano in Toscana distinti saluti vittorio chelli

    • Come già detto sopra, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Qualora le possa essere ancora utile le informiamo che il termine di prescrizione dell’acqua è quinquiennale. Pertanto la richiesta, qualora non le fossero arrivate nel corso degli anni altri atti interruttivi di prescrizione, era da ritenersi del tutto illegittima. i nostri migliori saluti

  103. Buonasera,vorrei sottoporLe quanto segue:il 26 luglio 2007 la polizia locale mi contestava un’infrazione del cds per mancata revisione dell’autovettura con cui circolavo,premetto che la notifica non è mai stata recapitata,il 6 agosto 2010 la polizia locale mi invia una comunicazione con cui mi avvisa che non risulta il pagamento della sanzione a suo tempo contestata e già notificata ma non ancora iscritta a ruolo e mi viene intimato di effettuare il pagamento entro il 30settembre 2010.L’8 gennaio 2011 mi viene notificata a mezzo posta una cartella esattoriale che riporta la data di iscrizione a ruolo al 4 novembre 2010.Gradirei sapere se la polizia locale è tenuta a notificare l’infrazione presso il mio domicilio sebbene mi sia stata contestata personalmente,e se eventualmente esite una decadenza dei termini per la tardiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.Ringraziando anticipatamente per un prezioso consiglio colgo l’occasione per porgere Cordiali saluti.

    • Come già detto, innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.
      Qualora le possa essere ancora utile le informiamo che la polizia locale non aveva alcun obbligo a notificargli l’infrazione presso il suo domicilio visto che la contestazione le è stata notificata personalmente il giorno dell’infrazione.
      Nel caso che lei ha esposto il nostro studio le avrebbe consigliato di effettuare il pagamento previo controllo della regolarità degli interessi imputati dall’agenzia di riscossione.

    • valentina e antonio
    • Posted mercoledì, Maggio 25, 2011 at 3:53 PM
    • Permalink
    • Rispondi

    salve,vorrei chiedere delucitazioni per una multa pagata nel 2008 per un infrazione al codice della strada,nel verbale c’èra scritto importo per il pagamento in forma ridotta di € 46.il verbale della multa in questione è stato ritirato da mia madre e non dal desrinatario della multa cioe mio padre, in realtà lui avrebbe dovuto pagare 48,90 €,per il semplice motivo ke nn è stato ritirato da lui ma da mia madre;ma è stato tratto in errore da quanto è scritto nell’instazione del verbale cioe:importo da pagare in misura ridotta di € 46.Ora mi è giunta una cartella di pagamento da parte dell’Equitalia Gerit s.p.a ralativa alla multa del 2008 per un totale di 66,54€.mi sembra assurdo ke per 3 euro mancanti(in quanto limporto effettivo da pagare era 48,90 e non 46 € appunto perke ritirato da mia madre e nn dall’effettivo titolare) mi si chieda di pagare da capo la multa che è già stata pagata nei termini;voglio pagare le 3 € mancanti maggiorati di interessi,ma non lintera multa e da me già pagata. c’è una soluzione a questo problema? grazie infinite

    • Innanzitutto ci scusiamo del grave ritardo dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande (e quindi a poter rispondervi). In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it
      Qualora potesse esservi utile vi specifichiamo che dalla legge non è previsto un aumento del prezzo se la notifica del verbale avviene a persona diversa dal reale destinatario. La somma a cui lei si riferisce sarà in realtà da attribuirsi alle spese di notifica del verbale stesso (solitamente di valore tra Euro 3,00 a Euro 11,00 a seconda dei comuni).

  104. salve,mi è arrivata al comune di residenza una cartella esattoriale contenente una multa per infrazione del codice della strada datata novembre 2006.premetto che non ho mai avuto notizie di questa multa e che non ero io alla guida dell’auto in quel momento.l’auto era sotto procura di vendita presso un autosalone del paese e alla guida(secondo la cartella esattoriale)c’era il proprietario dell’autosalone,infatti viene citato nella cartella.volevo chiedere come posso procedere nei confronti di questa persona.la deve pagare lui la multa visto che non mi ha nemmeno avvisato che lo avevano fermato?
    sicuro di una rapida e fattiva collaborazione vi invio i miei piu’ cordiali saluti.

    • Caro Massimo, probabilmente, come avrà già intuito, il proprietario dell’ autosalone utilizzando la sua macchina è stato fermato dagli agenti i quali hanno direttamente notificato il verbale a sue mani. Ecco il motivo della mancata notifica successiva nonostante lei fosse a tutti gli effetti l’unico legittimo proprietario del veicolo. Pertanto, qualora ancora fosse in possesso di copia della procura di vendita con data antecendente all’avvenuta infrazione, Le converrà predisporre il ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è avvenuta l’infrazione specificando quanto ci ha narrato ed allegando copia della procura. Nota positiva, che avviene in pochi casi, è che nella stessa cartella vi è la specifica del nominativo di chi ha commesso l’infrazione.
      Con l’augurio di ottenere un accoglimento le inviamo i nostri migliori saluti

  105. Mi sono rivolta alla polizia municipale del comune in cui la multa mi è stata eseguita,loro di tutta risposta mi hanno comunicato che il verbale è stato ritirato da persona diversa dal destinatario e che la somma da pagare era di 49,40 e non come invece da me erroneamente pagata di € 46,quindi di somma inferiore alle 49,40 che dovevano essere pagate,in quanto non ritirata dal destinatario del verbale stesso……la cartella che mi è giunta è di 66,54,e mi chiedo ma come è possibile dover pagare di nuovo una multa per intero piu i riletivi interessi solo perchè invece di pagare 49,40 ne ho pagati 46. devo pagare l’importo incdicato nella cartella oppure posso rivolgermi al giudice di pace per convincerlo dell’errore e della mia buona fede?? e se davvero si tratta delle spese di notifica del verbale perche questa somma assurda per una multa per divieto di sosta???graziee

    • Cara Valentina,
      La cartella che le è stata notificata è relativa al pagamento della multa integrale, visto che ha effettuato un parziale pagamento della multa in misura ridotta entro i 60 giorni dalla notifica.
      In virtù di ciò la Pubblica Amministrazione si è mossa correttamente ma Lei, come ha correttamente detto, potrebbe sostenere daventi al Giudice di Pace che il suo errore è del tutto scusabile e che il suo intento era quello di effettuare il pagamento in misura ridotta richiedendo di essere condannata al solo pagamento di Euro 3,40.
      Consideri però che, solo di spese vive, da luglio 2011 per contributo unificato (per le sanzioni fino al valore complessivo di Euro 1.100,00) dovrà versare la somma di Euro 37,00 che difficilmente il Giudice di Pace provvederà a liquidare in suo favore in caso di accoglimento. Pertanto il suo risparmio, se tutto andasse bene, potrebbe essere appena di Euro 26,14 (66,54, multa da pagare oggi – 40,40 spese vive necessarie alla presentazione del ricorso).
      I nostri migliori saluti
      In bocca al lupo.

  106. Buongiorno,

    volevo avere un vostro parere…

    nel 08/07/2008 ho preso una multa per divieto di sosta, che ho pagato, haimè in ritardo di uno o due giorni.
    ad agosto 2011 (mentre ero in ferie) mi è arrivata una raccomandata da Equitalia dove dice che che un incaricato era passato per notificarmi una cartella ma essendo che non mi ha trovato a casa (questo incaricato non è MAI passato in quanto ho il portiere a casa) dovevo recarmi alla sede del tribunale di Roma per ritirare la cartella.
    Apro e scopro che è la differenza, oltre agli interessi e al compenso di Equitalia, della multa pagata in ritardo.

    Allora mi chiedo (non che gli importi siano alti perchè parilamo di 60€ in totale) se un salto di tempo così grande per notificarmi che mi sono sbagliato e che quindi devo pagare la differenza, mi impone di pagare e non dire nulla???

    In Polizia Municipale, l’addetta mi ha segnalato che loro hanno tempo 5 anni per la riscossione di tale multa e che gli interessi aumentano ogni 6 mesi, e mi sta tutto bene, ma non devono fare una comunicazione? L’addetta ha controllato e mi dice che hanno una lettera (che non sa se era stata sepdita in modo normale o raccomandata) il giorno 27/12/2008 di cui io non ho mai visto NULLA, tant’è che loro non hanno cartella ne niente firmato da me!

    Avete consigli da darmi? (oltre a quello scontato di pagarla?)

    • Purtroppo il nostro consiglio è quello scontato di effettuare il pagamento.
      Difatti il ritardato pagamento della multa (in misura ridotta) nel termine di 60 giorni comporta l’obbligo di pagamento della stessa dell’importo raddoppiato.
      Il Comune ricevendo il pagamento in ritardo ha il solo “onere” (se così vogliamo chiamarlo) di mettere a ruolo la somma residua in modo che l’Equitalia possa provvedere al recupero entro 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento, adempimento che nel caso in esame è stato eseguito.
      E’ anche vero che esiste una giurisprudenza minore che specifica che, se il ritardo del pagamento della multa in misura ridotta è di 1 o 2 giorni e potendo il cittadino dimostrare la sua buona fede e/o cause di forza maggiore che non hanno consentito il pagamento nei termini, la cartella dell’Equitalia successivamente notificata può essere annullata.
      Ribadiamo però che è un orientamento minoritario e, come tale, raramente è stato motivo di accoglimento a seguito di ricorso al giudice di pace.
      Con la speranza di essere stati esaustivi inviamo i nosti migliori saluti

  107. Salve..io ho ricevuto un avviso bonario di alcune multe del 2009 a marzo 2011..non ho potuto effettuare il pagamento in quanto non lavoravo ancora, e ad oggi verificando nell’archivio del comune interessato vi sono ancora tutte le multe e l avviso bonario ma ormai mi dice che non è più possibile pagare…vorrei sapere…l avviso bonario era di circa 500 euro..di quanto potrebbe arrivarmi maggiorato da equitalia?io comunque controllo ogni settimana la mia situazione debitoria ad equitalia per vedere appena vengono notificate le cartelle…ma volevo sapere se potevano addirittura raddiopparsi passando dal comune alla gerit…grazie millle per la consulenza..

    • Buongiorno Pamela, dispiace per il ritardo nella risposta ma il suo commento era rimasto bloccato nel server. Come da post precedente se le multe non vengono pagate entro i sessanta giorni dalla loro notifica raddoppiano. Un caso pratico: multa da 80,00 euro + 12 euro per la notifica del verbale a casa…mancato pagamento entro 60 giorni…dal 61esimo giorno il contribuente ha un debito nei confronti del comune di 160,00 euro + 12 euro. Poi il comune procederà al recupero tramite equitalia o altra società di riscossione, la quale aggiungerà altre spese per il recupero del credito e gli interessi sulla somma non versata…nel caso rappresentato, qualora la cartella venga notificata dopo 5 anni (termine di prescrizione per il recupero del credito) si può arrivare ad un importo massimo di 250,00 euro. I solleciti sono invece delle modalità del recupero del credito attivate da alcuni comuni prima che il credito venga “ceduto” alla società di riscossione (quindi ultimo tentativo per evitare che poi il contribuente sia costretto a pagare le spese del recupero del credito e ulteriori interessi direttamente all’equitalia)…

  108. Salve vorrei avere cortesemente un parere.
    Giorno 2/03/2012 mi e’ arrivata una cartella esattoriale di 2 multe del 2004, l’hanno notificata nel 2007.
    Volevo sapere se devo pagarla oppure no.

    • Caro Filippo, all’apparenza sembrerebbe che lei abbia l’obbligo di pagare regolarmente la sanzione. Per rendere nullo il procedimento di equitalia sarebbero dovuti passare 5 anni tra la notifica dei verbali e la ricezione della cartella esattoriale, oppure ulteriori 5 anni tra la notifica della cartella e l’atto ricevuto oggi – senza che la pubblica amministrazione avesse nel frattempo notificato altro in modo tale da interrompere la prescrizione!

  109. Salve. ho ricevuto una cartella esattoriale il 23 febbraio 2012 di 451 euro riguardante un verbale ricevuto nel 2009 dai vigili urbani per revisione scaduta.L’auto non è mia ma del padre del mio ex ragazzo e me la prestò urgentemente perchè il mio ex ragazzo si sentì male; non sapevo nemmeno che la revisione fosse scaduta ed io in buona fede non sono andata a controllare in quella particolare situazione.Il verbale lo lasciai a loro dicendomi che avvrebbero effettuato loro il pagamento. Ora non sono in buoni rapporti con queste persone, li ho contattati e mi hanno detto facciamo metà e metà.Sto ancora aspettando che si facciano vivi.Premetto che sono persone che se ne fregano totalmente, hanno un sacco di multe e cartelle equitalia mai pagate e mi meraviglio che non abbiano ancora avuto alcun fermo o provvedimento.quindi sono convinta che non effettueranno mai il pagamento soprattutto ora che non sono in buoni rapporti.Non mi sembra giusto che devo pagare una somma così elevata per una macchina che non è nemmeno mia e che mi prestarono in una situazione di urgenza.Come mi posso comportare?Posso fare ricorso?
    In attesa di un vostro aiuto vi porgo Distinti Saluti.
    Alessia

    • Cara Alessia, purtroppo avendo lei commesso l’infrazione (guida dell’autoveicolo senza revisione) é considerata dalla Pubblica Amministrazione obbligata solidalmente con il proprietario del veicolo. Le consiglio di scrivere una raccomandata ai genitori del suo ex ragazzo richiedendo di effettuare il pagamento sperando che lo facciano in tempo breve ed inviandole copia del pagamento effettuato. In mancanza le
      conviene pagare l’intero per evitare l’aumento di ulteriori maggiorazioni richiedendo a loro successivamente quanto versato. Purtroppo bisogna considerare questi fatti come buone esperienze per in sbagliare in futuro. Cordiali saluti

  110. nel caso arrivassero cartelle esattoriali di 11 anni fa , contestando multe che neanche ci ricordiamo di aver preso cosa fare?

    • Gentile Monica, deve contestare le cartelle davanti al giudice di pace territorialmente competente predisponendo un ricorso e specificando che solo con la notifica delle cartelle ha avuto notizia di un procedimento nei suoi confronti. Nelle conclusioni dell’atto deve chiedere al giudice di far dichiarare che il presunto credito del comune é del tutto prescritto (limite massimo di 5 anni tra la presunta notifica del verbale e quella delle cartelle) e pertanto richiedere che vengano dichiarato nulli e/o illegittime le cartelle impugnate. Sperando di aver fornito un servizio utile inviamo i nostri migliori saluti

  111. Ho ricevuto una notifica del 2009 di 1.286,00 sarebbe un verbale con sequestro del veicolo, io non ho tutti quei soldi per poterlo pagare come potrei fare?

    • Cara caterina, dovrebbe controllare -all’interno della cartella che le é stata notificata – i riferimenti delle sanzioni amministrative che le vengono contestate…qualora siano per delle violazioni al codice della strada potrebbe impugnare l’atto davanti al giudice di pace territorialmente competente tramite avvocato (in questo caso deve controllare se le multe le sono state notificate regolarmente etc…)…se invece oggetto della cartella si rivelino altri tributi sarà competente la relativa commissione tributaria

  112. Ho ricevuto nel 2007 una cartella esattoriale per 2 multe non pagate nel 2004.
    Nel mese di aprile 2012 è arrivato un sollecito di pagamento che però ho potuto pagare solo il 1 Giugno.
    Ho effettuato il pagamento tramite RAV da conto corrente online ed ho fatto subito un fax ad equitalia sud s.p.a allegando il modulo presente nel sollecito.
    Per essere sicura che il pagamento fosse stato ricevuto ho chiamato Equitalia al numero verde, ma mi hanno risposto che se io ho pagato dopo il sollecito non importa che abbia effettuato quel fax, ma per chiudere la protica devo chiedere lo sgravio all’ente creditore.
    leggendo mi era sembrato di capire che lo sgravio va chiesto solo nel caso in cui ci sia un errore, cosa che in realtà non è… come devo comportarmi? devo chiedere lo sgravio alla polizia municipale o è davvero sufficiente la comunicazione fatta ad Equiitalia? devo temere altri solleciti o azioni?
    Grazie

    • Cara Francesca, la richiesta dello sgravio all’ente creditore è un atto non obbligatorio. Con il pagamento del debito e con la notifica all’equitalia dello stesso, l’agente della riscossione non ha più diritto a procedere. Si conservi le ricevute e, qualora riceva altre comunicazioni di sollecito, invii nuovamente la prova del pagamento. Purtroppo a volte la pubblica amministrazione continua a sbagliare ma non capita sempre. Buon week end

  113. Salve, in data 04 07 2012 sono stato fermato dai Carabineiri di Verona perchè ho risposto al telefono e mi hanno visto. questo mi è costato una multa per una somma pari ad euro 152, 00 e 5 punti della patente. Il giorno 05/06/2012 (quindi ancora in tempo per pagare senza che la multa venisse raddoppiata) mi sono recato alla Posta ove mi hanno detto che la multa era raddoppiata. Preso dall’arrabbiatura e non capendone il motivo mi sono messo l’anima in pace decidendo, non avendo a disposizione la somma di 304, 00 euro al momento, che sarei tornato in un momento successivo. così oggi, 12/06/2012 mi reco nuovamente in posta per effettuare il pagamento della multa raddoppiata. Ad oggi, il termine previsto è scaduto, ma una settimana fa non lo era, e casualmente riguardando il verbale mi sono accorto, DOPO AVER PAGATO la multa raddoppiata, che la data era sbagliata, che addirittura mi segnava come data in cui ho commesso l’infrazione il 07/04/2011!!! nel 2011!!! allora posso capire come mai mi dava già la multa raddoppiata, però intanto io avrei pagato 152, 00 euro giusti se avesse accettato il pagamento la settimana scorsa (pagamento entro i termini). come posso ottenere un rimborso? ho due testimoni, la signorina delle poste che penso si ricordi che sono andato una settimana fa e che mi aveva detto di recarmi ai carabinieri, e la mia ragazza che era con me il giorno (05/06/2012) in cui volevo pagare entro il termine di 60 giorni previsto. Come posso fare? ottenere un rimborso completo? anche perchè l’errore della data è causa di nullità del verbale.o anche come posso ottenere un rimborso parziale? nel senso che non voglio pagare la multa raddoppiata ma con il giusto importo, in quanto io i termini li avrei rispettati se non mi fosse stato detto già in data 05/06/2012 che la multa era già raddoppiata.

    • Salve andrea, credo che l’unico tentativo che lei possa fare sia quello di provare a parlare con il comando di polizia municipale che ha emesso il verbale sperando che il vigile che ha elevato la sanzione abbia buon senso. Difatti con il pagamento (dal punto di vista legale) si riconosce di aver commesso l’infrazione e non sarebbe più legittimato ad introdurre relativo ricorso che, nel suo caso, poteva essere proposto probabilmente per notifica oltre i termini del verbale. Ricordiamo infatti che dall’infrazione commessa il verbale deve essere notificato entro 90 giorni.

  114. buonasera c’e un modo per saper tutte le contravvenzioni relative ad una targa.

    • Un servizio nazionale non crediamo che esista…forse in futuro con una maggiore informatizzazione lo predisporranno ad hoc. Per ora esiste il servizio per comune…andando a chiedere direttamente al relativo corpo di polizia municipale. Buon week end

  115. Salve, vorrei sapere, se pago una multa in ritardo di alcuni giorni, prima dell’intervento di equitalia, il comune che ha fatto la contravenzione, non é obbligata a mandarmi un avviso per il pagamento della mora? e se non l’ha fatto, posso fare ricorso per la cartella esattoriale? grazie

    • Salve Michele, non pagando la multa entro 60 giorni dalla notifica perde la possibilità di pagarla in misura ridotta (50%)come indicato nel verbale. Pertanto sarà obbligato al pagamento del doppio della sanzione e lo potrà fare solo al momento che le verrà notificata la cartella esattoriale, tramite la quale le ingiungeranno altresì il pagamento degli interessi di mora e le spese per il recupero del credito da parte di equitalia. Insomma conviene pagare prima… In merito ai solleciti inviati dal comune sono dei semplici avvisi (non c’è alcun obbligo d’invio per il comune) per evitare che il contribuente debba poi vedersi recapitare una cartella esattoriale a casa…

  116. buongiorno, gradirei un parere. Nel 2008 la Polizia Municipale di Castiglione della Pescaia mi notificava un verbale di eccesso di velocità allegando un bollettino precompilato di 171,20€ che veniva pagato nei termini di legge.
    Nei giorni scorsi Equitalia mi notificava una cartella di 257.52€ per la stessa infrazione sostenendo che assieme al versamento della multa che risulta pagata avrei dovuto fare un altro versamento per “eventuali ulteriori 3,40 per CAD (avviso di giacenza) o ulteriori €2,80 per CAN (avviso di recapito) spediti dall’ufficio postale. Poichè non mi sono accorto di questa postilla e quindi ho pagato solo quanto indicato nel bollettino la multa è stata considerata non pagata e adesso mi si richiede il pagamento della multa più le maggiorazioni.
    ha senso fare un ricorso? si può far rilevare che la sanzione è stata pagata correttamente, e solo gli oneri accessori non sono stati pagati e solo su questi si può richiedere il pagamento?
    Cordiali Saluti

  117. Gentilissimi
    ho ricevuto una cartella esattoriale per 2 multe prese nel 2010. A quel tempo la corrispondenza mi venne spedita nella mia vecchia casa (ormai divenuta seconda residenza) e, una volta rientrata e accortami delle cartoline gialle mi sono racata in posta dove ho provveduto subito al pagamento delle multe. Eppure oggi mi viene contestato il fatto di aver pagato in ritardo (oltre i 60gg) e quindi una maggiorazione della cifra. Ma come è possibile? Le multe sono rimaste in giacenza per mesi ma io ho non le avevo mai ritirate se non il giorno stesso in cui ho provveduto al saldo. Cosa posso fare?

    Ringrazio in anticipo per la cortesia
    Cordialmente
    Anna

    • Gentile Anna,
      Può provare a fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale al giudice di pace. A breve riceverà una e-mail con richiesta di informazioni.

  118. salve. ho pagato decine di cartelle esattoriali, per un valore che supera diecimilaeuro ed ora continuano ad arrivare cartelle da pagare. mi chiedo se c’e un modo per controllare cosa ho pagato e cosa devo ancora pagare. se si vorrei sapere se si puo fare tramite internet. abito a 100 km dalla prefettura e per un colloquio bisogna prendere un appuntamento ma mi dira solo della multa in questione. il resto? se l’ho gia pagata? in molte cartelle c’erano piu verbali se questo che devo pagare era gia in uno di quelle cartelle come faccio a risalire a quali verbali ho pagato? vi ringrazio anticipatamente. cordiali saluti samuele

    • Caro Samuele, l’unico modo per verificare l’esatta posizione debitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione è quello di recarsi presso il concessionario locale di riscossione dei crediti (nella maggior parte dei casi l’equitalia gerit). Dopo essersi fatti un estratto della propria posizione l’unica strada per verificare la regolarità delle notifiche e dei titoli esecutivi (verbali di violazione al codice della strada, imposte e tasse) alla base delle cartelle esattoriali é quella di recarsi direttamente presso gli enti impositori (comune, prefettura, ama, agenzia delle entrate ecc.) e richiedere copia di tutta la documentazione. Qualora si riscontrasse qualche vizio e/o difetto si potrà tentare la via giudiziale tramite un’opposizione all’esecuzione. In conclusione – vista la distanza dalla prefettura – tenti prima di contattarla telefonicamente e di avere qualche informazioni per le vie brevi. Qualora il tentativo non andasse a buon fine scriva una raccomandata richiedendo copia della documentazione e, solo se anche questo espediente non fosse positivo, non le rimarrà che recarsi personalmente. Sperando di essere stati sufficientemente esaustivi rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Buona serata

  119. ciao sono marco da napoli,ho ricevuto da poco un cartella di equitalia relativa ad un multa per eccesso di velocita’ presa a castiglione della pescaia nell’agosto 2008….multa pagata entro i termini di 60 gg. previsti…Il problema e’ che,a quanto pare,ho pagato il bollettino sbagliato…ce n’erano due…che differivano di soli 3.50 euro per la giacenza alle poste..beh ,per quelle 3 monetine in meno…oggi dovrei pagare 254 euro!!!!assurdo!…..ho letto che c’era un caso simile al mio…nella vostra risposta si diceva che sarebbe bastato pagare la differenza…nel mio caso 3.50 euro maggiorata degli interessi maturati in questi 4 anni e mezzo……io ho fatto presente questa cosa al dirigente della polizia municipale di castiglione…mi ha risposto che questo vale per il codice civile…mentre per il codice della strada tutto e’ diverso…ha ragione???volevo sapere cosa devo fare ….se posso ricorrere o meno…se devo farlo al giudice di pace del paese in cui e’ successo o al prefetto..
    vi ringrazio in anticipo per l’aiuto che mi darete…!

  120. Buongiorno
    innanzitutto mi volevo complimentare per il servizio di consulenza che svolgete, è davvero prezioso e volevo a mia volta un consiglio su come dovrei comportarmi.
    Vi spiego la storia, cerco di farla breve:
    Nel 2005 prendo una multa per divieto di sosta con la macchina intestata a mia madre, per fare un favore ad una persona che si offre di pagarmela.
    Ingenuamente aspetto che questa persona mi dia i soldi prima di pagarla e quando ricevo il compenso, il ragazzo della ricevitoria dove era andato a pagarla mi informa che ormai i termini erano scaduti e che mi sarebbe arrivata a casa.
    A casa non è mai arrivata nessuna notifica di verbale, l’unica cosa che trovai, che potrebbe essere relativa a questo, fu una cartolina di mancata consegna che cercai di ritirare ma che non riuscii a fare perché la destinataria era mia madre(che è stata lontana dall’Italia per mesi), proprietaria della macchina, ed io non avevo delega.
    Nel 2010 mi arriva una lettera (posta semplice non raccomandata) di Equitalia Gerit Spa in cui mi esorta a pagare quasi 5 volte tanto la multa (35€ -153€).
    Così chiedo ad un amico vigile di verificare se la procedura di consegna fosse stata eseguita correttamente e lui molto cortesemente nota delle inesattezze e provvede a contestarla direttamente lui stesso(senza però lasciarmi certificazione alcuna dell’avvenuta contestazione).
    Oggi 31/01/2013 mi arriva un’altra lettera da parte di Equitalia Sud Spa, sempre posta semplice nella cassetta, senza bisogno che io firmi nulla, in cui mi si chiede il compenso per quella stessa multa di 8 anni(ora 175€) e si minacciano provvedimenti in caso di mandato pagamento in tempo non specificati(stessa identica lettera di 3 anni fa più gli interessi di mora).
    Avendo letto su questa pagina che la L.689/81 (stessa legge riportata sul dettaglio del debito e che io ho infranto) ha valenza per 5 anni dal giorno in cui è avvenuta la contravvenzione, mi chiedo come mi devo comportare per far finire una volta per tutte questa storia.
    Grazie

    • Buongiorno Massimiliano, le conviene andare a verificare presso il comune la regolarità e/o l’irregolaritá della notifica del verbale del 2005. Qualora accertasse qualche errore nella notifica si potrebbe tentare un opposizione alla cartella ma non avendo contestato (nel senso che non ne ha prova) la cartella del 2010 ad oggi le consiglieremo purtroppo di effettuare il pagamento. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e /o approfondimenti direttamente all’indirizzo di posta elettronica info@maurilex.com

  121. Per aver pagato una multa ed aver omesso il numero del verbale nella casuale può incorrere una ulteriore multa per le spese di procedimento e notificazione?

    • Buongiorno Nadia, se il comune e/o l’organo di polizia é competente potrebbe non riscontrare in futuro problematiche, in mancanza sarà costretta a contestare la cartella esattoriale che le arriverà dimostrando l’omissione del solo numero di verbale. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica info@maurilex.com

  122. salve alcuni giorni fà mi e arrivato un sollecito di pagamento di una multa non pagata nel 2010,causa un trasloco di casa non sono riuscito a trovare la ricevuta di pagamento anche se ero certo di averla pagata.Ho ripagato la multa con le spese maggiorate,dopo aver sistemato i scatoloni del trasloco ho ritrovato la ricevuta ,ho scritto alla provincia per chiedere il rimborso ma non mi hanno nemmeno risposto cosa devo fare?

    • Buongiorno Claudio, deve effettuare la richiesta di rimborso (come ha già fatto) ed eventualmente sollecitarla, anche tramite avvocato, richiedendo interessi sulla somma da lei versata e richiesta dal comune del tutto illegittimamente.

  123. Ho scoperto di non aver pagato una multa. I 60 gg sono belli che passati (per la verità è quasi passato un anno). Mi chiedo ma è mai possibile che io non possa saldare in alcun modo adesso quello che devo saldare invece di stare ad aspettare la cartella esattoriale? Se accerto che la pratica è ormai passata dal comune in cui ho preso la multa alla “taldeitali S.p.A.” è inutile contattare quest’ultima per il motivo di cui sopra? Grazie in anticipo per la risposta.

    • Cara Daniela, questo dipende molto dagli agenti di riscossione che cambia modo di operatività di regione in regione. Tendenzialmente le converrà tentare un accesso presso i loro uffici e provare a saldare la sua posizione prima che le venga notificata la cartella con maggiori interessi. Con il decreto “fare” in corso di pubblicazione ci saranno molte novità proprio in materia. Buona giornata

  124. Buongiorno, il giorno 14 aprile 2013 ho ricevuto una multa da pagare nell’arco dei 60 gg. Al momento del pagamento in Posta (giorno regolare compreso nei 60 previsti) abbiamo scoperto che la multa era raddoppiata. Il motivo è che la data di inserimento della stessa multa è stato cambiato in FEBBRAIO anzichè di APRILE. La mia domanda è: trovandomi ad oggi che è l’ultimo giorno disponibile (60esimo) è vero che ho ancora tempo al 61esimo per pagare però solo tramite le Poste Italiane? Questo è quanto detto dallo stesso carabiniere stamane alla sede amministrativa.
    Grazie

    • Cara Monica, il tempo per effettuare il pagamento in misura ridotta é di 60 giorni dalla notifica della multa…a prescindere dalla registrazione della multa. Quello che può essersi verificato nel suo caso é che poste italiane abbia tentato di notificarle la multa e lasciatole l’avviso con la richiesta di ritiro della stessa presso di loro. Il pagamento eseguito dal 61 giorno verrà considerato un acconto sulla sanzione che le arriverà per l’intero.

  125. Buonasera, ho da esporre un problema. La settimana scorsa, dal sito di equitalia online e successivamente proprio negli uffici di Equitalia, ho fatto un estratto di ruolo e sono venuta a conoscenza di cartelle per multe mai notificatemi. Considerando che le presunte notifiche sono più vecchie dei 30 gg. per poter opporre ricorso visto che le presunte notifiche erano comunque notificate oltre i 5 anni occorrenti per le prescrizioni, cosa posso fare? Ho già chiesto le relate di notifica che devo ritirare il 05/7/2013. Se mi fossero state notificate veramente avrei potuto opporre ricorso!!! Beh non ci sto dormendo la notte! E’ veramente assurdo. Potete aiutarmi?

    • Cara Angela, per avere un consiglio corretto le chiediamo di inviarci copia delle relate di notifica tramite e mail all’indirizzo seguente : info@maurilex.com. Buona giornata


Scrivi una risposta a consulenzelagali2 Cancella risposta